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Ordinanza — n. 32904/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal, annulling tax notice for failure to recognize deductible pension contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32904/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that rejected a supplementary tax declaration. The taxpayer argued that the tax authority failed to recognize additional deductible pension contributions, leading to an erroneous payment notice. The court ruled that the taxpayer was not time-barred from opposing the tax assessment in court and that the lower court erred by denying this right.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 322/1998; Art. 10, d.P.R. 917/1986: The taxpayer is not time-barred from opposing a tax assessment in court to claim additional deductible contributions, even if the administrative phase expired.

Parole chiave

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tax supplementary declaration deductible pension contributions time bar expiration tax assessment opposition court of cassation contributi di previdenza impagati decisione sulla contribuzione rendita per menomazione dell'integrità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 322/1998
E che il contribuente fosse decaduto, per decorso dei relativi termini, dal potere di presentare una propria dichiarazione integrativa/emendativa ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R.
Art. 10, d.P.R. 917/1986
3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Qualeprimo motivo di ricorso, a tenore dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,si sostiene che il Giudice territoriale d’appello sarebbe incorso nella violazione e falsa applicazione dei limiti temporali per la presentazione di dichiarazioni integrative o emendative, di cui agli artt.
art. 2697 c.c
917 del 1986 e dell’art. 2697 c.c., merita accoglimento.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 13378 del 2016
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Ordinanza — n. 4170/2022 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific facts and failure to prove statutory grounds.
Ordinanza — n. 5315/2022 — snciv
Italian Court dismisses Inps appeal on prescription of social security contributions due to statute of limitations. The court ruled that the five-year limitation period expired before the debt became due. The court held that failure to file tax forms does not constitute fraudulent concealment. The court rejected the argument that missing tax declarations suspend the prescription period. The court found no evidence of intentional hiding of the debt. The court affirmed the lower court's decision on the statute of limitations. The court ordered the appellant to pay the legal costs of the appeal. The court emphasized the distinction between administrative errors and criminal intent. The court maintained that prescription runs from the date the debt becomes enforceable. The court concluded that the appellant's arguments lacked legal and factual basis.
Ordinanza — n. 3709/2022 — snciv
Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, upholding that tax declaration errors do not constitute fraudulent debt concealment.
Ordinanza Interlocutoria — n. 8399/2022 — snciv
Cassation court remits case to ordinary section regarding correct start date for five-year contribution prescription period.
Ordinanza — n. 28787/2025 — snciv
Cassation court dismisses INPS appeal, ruling generic contribution claims without legal justification violate burden of proof rules.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pierluigi Bravin, rappresentato e difes o , giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Salvatore Rijli, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Bruno Chiarantano in Roma, via Ovidio n. 32 (con indicazione di recapito PEC); -ricorrente - contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4767del 2019, pronunciata il 17/07/2019 dalla 16a sez. della Commissione t ributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, pubblicata il 26/07/2019; uditala relazione svolta in c.c. dal Consigliere Manuel Bianchi.

Oggetto: dichiarazione dei redditi – termini per dichiarazioni integrative/emendative. -2 - FATTI DI CAUSA 1. All’esito di controllo formale sulla dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2005, nonché del contraddittorio cartolare attivato a seguito di esso, al contribuente veniva notificata cartella di pagamento per € 999,38 a fini IRPEF, comprensiva di interessi e sanzioni.

2. Adita dalla parte privata, la Commissione tributaria provinciale di Messinarigettava il ricorso, compensando le spese.

3. In grado di appello, con la sentenza sopra indicata, le doglianze del privato venivano nuovamente respinte. Si argomenta va che , sia per i maggiori oneri deducibili versati come contributi previdenzialiin eccedenza rispetto a quelli minimi (riconosciutigli), sia per le somme versate come contributo alla forma pensionistica individuale attuata con contratto di assicurazione sulla vita ( somma erroneamente indicata al rigo RP12 della dichiarazione dei redditi e invece anch’essa da riconoscersi come onere deducibile), all’Ufficio non fosse consentita alcuna variazione di propria iniziativa. E che il contribuente fosse decaduto, per decorso dei relativi termini, dal potere di presentare una propria dichiarazione integrativa/emendativa ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998.

4. Contro tale pronuncia, compiutamente indicata in intestazione, propone ricorso per cassazione il contribuente, articolando due motivi di impugnazione.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Qualeprimo motivo di ricorso, a tenore dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,si sostiene che il Giudice territoriale d’appello sarebbe incorso nella violazione e falsa applicazione dei limiti temporali per la presentazione di dichiarazioni integrative o emendative, di cui agli artt. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 322 del 1998. Il motivo è fondato. -3 - Parte ricorrente cita a proposito, sul punto, l’importante decisione nomofilattica delle Sezioni Unite di questa S.C., n. 13378 del 2016, la quale, viceversa, non è rettamente intesa dalla controparte processuale.

In quella pronuncia, ancor oggi costituente il diritto vivente in materia, il Supremo Collegio ha invero operato una distinzione molto chiara e netta fra fase amministrativa, in cui le dichiarazioni emendative del contribuente sono soggette ai termini di decadenza rispettivamente segnati dall’art. 2, commi 8 e 8-bis, cit., e fase o sede contenziosa, riconoscendosi qui «la possibilità per il contribuente di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal Fisco allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all’art. 2 cit.» Non è chi non veda, allora, come nella fattispecie scrutinata– in cui non si fa valere un controcredito in compensazione– si vers a proprio in questa seconda ipotesi, sicché i Giudici di merito hanno errato nel non riconoscere al contribuente la possibilità di opporsi alla rettifica fiscale compendiata nella cartella esattoriale impugnata, la quale andrà pertanto annullata tout court.

Il privato aveva infatti correttamente dimostrato, sin dal primo grado di giudizio, lasussumibilità, quali oneri deducibili, della somma di € 3 . 098,00 anziché di € 1.291,00,a titolo di contr ibuti per previdenza complementare versati in forma assicurativa.

2. Anche la seconda doglianza, formulata ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2697 c.c., merita accoglimento. La pronuncia gravata, sul punto, è alquanto carente, atteso che i Giudici di seconde cure videdicano soltanto la premessa dei motivi di diritto, senza trarne apparenti conclusioni. Il mezzo azionato potrebbe , dunque, anche essere riqualificato come censura di “omessa pronuncia”, in base al c.d. combinato disposto degli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4, c.p.c.(l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., né -4 - determina l’inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato: così Sez. 5, 12/01/2025, n. 759, Rv. 673686-01) Ma sicuramente il provvedimento d’appello incorre anche in violazione di legge, laddove, ancora a quanto pare richiamandosi a una pretesa (ma come visto insussistente) de c adenza del contribuente nel segnalare all’Ufficio, con atto integrativo/emendativo, gli ulteriori oneri deducibili a titolo di contributi INPS versati con modello di pagamento F24, sortisce un esito in contrasto con l’art. 10 del d.P.R. n. 917 cit.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con annullamento nel merito della cartella esattoriale opposta, condanna della soccombente Agenzia al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, annulla la cartella di pagamento n. 295200900304294 40, con condanna della soccombente Agenzia delle entrate al pagamento , in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida , per compensi, in € 510 quanto al giudizio di legittimità e in € 200 quanto a ciascuno dei due gradi di merito, oltre spese generali forfettizzate al 15% e accessori di