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Ordinanza — n. 32899/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls regional tax decision for failing to prove economic misconduct before using analytical-inductive assessment method.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32899/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Sicilian Regional Tax Commission's decision, which had overturned a tax authority assessment against Antonina Pugliese. The Regional Commission had rejected the tax authority's use of an analytical-inductive assessment method because it lacked proof of the taxpayer's economic misconduct. The Court ruled that the Regional Commission erred by requiring explicit proof of misconduct before the assessment method could be applied, holding that identifying indicators of data unreliability is sufficient to legitimize the method.

Regesto Legislator

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Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973; Art. 41-bis, D.P.R. n. 600/1973: The use of an analytical-inductive assessment method is legitimized by the tax authority identifying indicators of data unreliability, not by prior proof of economic misconduct.

Parole chiave

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analytical-inductive assessment tax fraud proof economic misconduct tax liability determination Cassation annulment valutazione del reddito imposta sulla cifra d'affari ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso sono denunciate: (a)ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso sono denunciate: (a)ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Art. 383, comma 1, c.p.c.
Art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992
Art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23296/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro PUGLIESE ANTONINA -intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 3041/29/16 depositata l’8 settembre 2016 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 novembre 2025 dal Consigliere Danilo Chieca FATTI DI CAUSA All’esito della verifica fiscale condotta dalla Tenenza di Castelvetrano della Guardia di Finanza, la Direzione Provinciale di Trapani dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Antonina Pugliese, esercente attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, un avviso di accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 mediante il quale rettificava con metodo analitico-induttivo, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lettera d), dello stesso decreto, 25, comma 1, del D.

Lgs. n. 446 del 1997 e 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1973, la dichiarazione dalla stessa presentata ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA per l’anno 2006, operando le conseguenti riprese a tassazione e irrogando le previste sanzioni pecuniarie. I maggiori ricavi contestati dall’Ufficio erano stati determinati applicando sul costo della merce venduta una percentuale di ricarico medio ponderato. La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Trapani, la quale rigettava il suo ricorso.

La pronuncia di primo grado veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia, che con sentenza n. 3041/29/16 dell’8 settembre 2016, in accoglimento dell’appello della parte privata, annullava l’atto impositivo. A fondamento della decisione adottata il collegio regionale osservava che non poteva ritenersi legittimo l’operato accertamento con metodo analitico-induttivo, non essendo stata offerta dall’Amministrazione la prova di comportamenti antieconomici della contribuente tali da «giustific(are) normativamente il ricorso all’art. 39 co. 1 del D.P.R. 600/73».

Contro questa sentenza l’ Agenzia delle Entrate e del Territorio - id est: l’Agenzia delle Entrate, incorporante quella del Territorio ex art. 23- quater, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, convertito in L. n. 135 del 2012- ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo articolato in due distinti profili di censura. La Pugliese è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso sono denunciate: (a)ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973; (b)a norma dell’art. 360, comma 1, n.

4) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. 1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere illegittimo il ricorso da parte dell’Amministrazione Finanziaria al metodo di accertamento analitico-induttivo. 1.2 I giudici d’appello non avrebbero, infatti, adeguatamente valutato una serie di elementi raccolti nel corso dell’attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza da cui sarebbe stato possibile inferire l’antieconomicità dei comportamenti tenuti dalla Pugliese e l’inattendibilità delle sue scritture contabili, pur formalmente corrette. 1.3 Viene, al riguardo, dedotto che dalle stesse dichiarazioni rese dalla contribuente ai finanzieri era evincibile l’esistenza di vendite in nero , in quanto: (a)gli scontrini fiscali acquisiti durante la verifica non attestavano gli sconti da lei asseritamente praticati in favore dei clienti; (b)era stata riscontrata una significativa differenza fra la percentuale di ricarico indicata dalla contribuente, a suo dire identica per tutti i prodotti commercializzati, e quella effettivamente applicata sulle vendite, come ricostruita dai verificatori in applicazione del criterio della media ponderata, ritenuto in grado di assicurare un risultato più puntuale . 1.4 Il ricorso è fondato. 1.5 Per consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, costituisce presupposto per procedere all’accertamento dei redditi con metodo analitico-induttivo la complessiva inattendibilità delle scritture contabili, ancorché le stesse risultino formalmente corrette.

Detta inattendibilità deve essere valutata sulla base di presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza (cfr. Cass. n. 16943/2024, Cass. n. 28036/2022, Cass. n. 22184/2020, Cass. n. 19550/2012). 1.6 È altresì costante nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione secondo cui, in tema di accertamento analitico-induttivo dei redditi d’impresa, qualora l’Ufficio abbia specificato gli indici di inattendibilità dei dati contabili e dimostrato la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, l’atto di rettifica è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’Amministrazione è tenuta a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla loro contestata antieconomicità (cfr., ex multis, Cass. n. 9131/2025, Cass. n. 30664/2022, Cass. n. 7382/2021, Cass. n. 27384/2020, Cass. n. 27804/2018). 1.7 Nel caso di specie, i suenunciati princìpi di diritto non sono stati correttamente applicati dalla CTR siciliana, la quale ha accolto l’appello della contribuente sulla scorta della seguente motivazione: - «nel p.v.c. ... della Guardia di Finanza, al quale si richiama l’avviso di accertamento impugnato, ... non si da(va) atto di alcuna irregolarità contabile o nella dichiarazione presentata, né (di) altre notizie comunque acquisite» ; - «nulla ven(iva)detto sulla presunzione di vendite in ”nero“ ..., se non una labiale affermazione conseguente all’accertamento operato e non antecedente»; - «l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni grava ... sul contribuente soltanto in caso si rilevino comportamenti antieconomici che giustifichino normativamente il ricorso all’art. 39 co. 1 del D.P.R. 600/73»; -la «prova di comportamenti antieconomici della contribuente... non p(oteva) dirsi raggiunta, almeno in misura tale da fondare la legittimità dell’accertamento impugnato». 1.8 Da quanto precede si ricava che la Commissione regionale ha attribuito decisivo rilievo al mancato riscontro di irregolarità formali nelle scritture contabili tenute dall’imprenditrice sottoposta a controllo, senza avere riguardo agli indizi offerti dall’Amministrazione a dimostrazione della loro inattendibilità. 1.9 I giudici «a quibus» hanno, inoltre, affermato che un accertamento di tipo analitico-induttivo può ritenersi legittimo soltanto qualora venga fornita la «prova di comportamenti antieconomici del contribuente». 1.10 Sennonchè, come innanzi si è avuto modo di chiarire, per legittimare l’utilizzo di tale metodo di determinazione del reddito è sufficiente che l’Ufficio individui gli indici di inattendibilità dei dati contabili esaminati e ne evidenzi l’astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, spettando poi al contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche sotto il profilo della loro contestata antieconomicità. 1.11 Su quest’ultimo punto, la CTR si è genericamente limitata ad osservare che la Pugliese aveva addotto a giustificazione di «alcune discordanze» il «ricorso ad usuali pratiche di sconto» , senza però dare conto di aver verificato se quelle asserzioni fossero adeguatamente supportate sul piano probatorio. 1.12 Alla luce delle considerazioni svolte, la decisione in scrutinio appare affetta dal prospettato «error in iudicando», essendosi erroneamente discostata dall’insegnamento nomofilattico dianzi ricordato.

2. Va, conseguentemente, disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, già CTR, della Sicilia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi. 2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la pronuncia su