Cassation court dismisses tax appeal due to late submission of Treasury's counter-claim violating procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the taxpayer's cassation appeal against a regional tax commission decision regarding unaccounted profits. The taxpayer argued the lower court's reasoning was contradictory, while the Treasury's counter-claim was rejected for being filed over forty days after the appeal was notified. The court ruled that the procedural violation of time limits regarding the counter-claim rendered the appeal inadmissible, leading to the rejection of the taxpayer's substantive arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 1, 370, comma 1, e 371, comma 1, c.p.c.: The court held that a counter-claim filed by the Treasury exceeding the statutory forty-day deadline constitutes a procedural bar, rendering the main appeal inadmissible regardless of the merits of the taxpayer's arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22545/2017 R.G. proposto da POLI ANDREA, elettivamente domiciliato in Roma al viale G. Mazzini n. 113 presso lo studio dell’avv. Flavia Lozzi, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Vannetti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA n. 566/2017 depositata il 1° marzo 2017 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 novembre 2025 dal Consigliere Danilo Chieca FATTI DI CAUSA La Direzione Provinciale di Pistoia dell’Agenzia delle Entrate notificava ad Andrea Poli, socio unico della In Tex Italys.r.l., un avviso di accertamento con il quale rideterminava il reddito da lui stesso dichiarato ai fini dell’IRPEF per l’anno 2009, operando le conseguenti riprese fiscali e irrogando le sanzioni pecuniarie previste dalla legge.
L’atto impositivo faceva sèguito ad altro avviso di accertamento, divenuto definitivo, con cui il medesimo Ufficio aveva provveduto a rettificare il reddito denunciato dalla prefata società in relazione al medesimo periodo d’imposta, contestandole la realizzazione di maggiori ricavi. La pretesa erariale nei confronti del Poli trovava fondamento nella presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili conseguiti da società di capitali a ristretta base partecipativa. Il contribuente reagiva proponendo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Pistoia, che respingeva le sue doglianze.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Toscana, la quale, con sentenza n. 566/2017 del 1° marzo 2017, rigettava l’appello della parte privata. Contro questa sentenza il Poli ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va anzitutto rilevata d’ufficio l’inammissibilità del controricorso dell’Agenzia delle Entrate, il quale è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 12 novembre 2017, oltre il termine di complessivi quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione, avvenuta fra il 26 e il 29 settembre 2017 (la prima volta presso la sede centrale dell’Agenzia in Roma, la seconda presso la sua sede periferica di Pistoia), con conseguente violazione del combinato disposto degli artt. 369, comma 1, 370, comma 1, e 371, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile «ratione temporis». 1.1 Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c.. 1.2 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per contraddittorietà della motivazione, essendo in essa contenute alcune affermazioni che contrastano logicamente e giuridicamente con altre, e questo sotto più profili . 1.3 In proposito, viene dedotto quanto segue: ...si contesta al ricorrente la percezione di utili extracontabili (essendo l’unico socio della società accertata) poiché vi era stato un precedente accertamento a carico della società medesima (soc.
IN TEX srl) che aveva dimostrato la percezione di utili non dichiarati. La motivazione dovrebbe far quindi riferimento ai maggiori utili conseguiti dalla società, di cui poi il socio Poli Andrea si sarebbe appropriato, e questo con riferimento a prelievi, bonifici e simili. Invece la motivazione cita testualmente solo gli ”ingenti capitali versati...“. Orbene, la prova di un versamento in denaro è un concetto esattamente opposto al conseguimento dei maggiori utili contestati al ricorrente; quindi non di ”versamenti“ ma di ”prelievi“ bisognerebbe trattare e la motivazione avrebbe dovuto dar luogo di questi ultimi.
Anzi, non si comprende nemmeno perché si parli di finanziamenti, visto che l’oggetto di causa è completamente diverso. Inoltre, con riferimento agli ”ingenti capitali“, la CTR li bolla come ”di origine occulta“, aggiungendo però sùbito dopo: ”...si pensi ai finanziamenti di complessivi € 129.666 versati alla società dal Poli“. Ora, se l’origine di tali finanziamenti è il Poli (come è stato dimostrato in giudizio), la provenienza è tutto tranne che occulta. La contraddittorietà della sentenza è poi data anche da quest’ultimo concetto sotto diverso profilo.
Se infatti il ricorrente, unico socio della società IN TEX srl, ha ivi versato ingenti somme, non si comprende perché riprenderle sia considerato utile extracontabile, dal momento che il finanziamentodel socio è perfettamente legittimo e la sua restituzione da parte della società non configura certo un reddito in capo al socio finanziatore. Meno che mai un utile per la società (ma anzi un debito, poiché trattasi di finanziamento da restituire), la quale, per sopravvivere, ha semplicemente fatto fronte ai finanziamenti di cui poteva disporre da parte del socio, dato che gli istituti di credito non erano disponibili . 1.4 Le censura è infondata. 1.5 Premesso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n.
5) c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lettera b), del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, la nullità della sentenza per vizi riferibili alla sua motivazione può ritenersi sussistente soltanto in presenza di una delle gravi anomalie integranti violazione del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale - e precisamente nei casi di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della stessa (cfr.
Cass. Sez. Un. nn. 8053-8054/2014 e le numerose pronunce successive conformi)-, deve escludersi che nella fattispecie in esame ricorra alcuna delle ipotesi poc’anzi indicate. 1.6 Invero, la motivazione non solo esiste materialmente come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, ma consente pure di individuare l’iter logico seguìto dal collegio d’appello per la formazione del proprio convincimento, sì da non potersi ritenere solo apparente. Deve, inoltre, escludersi che in essa si annidino irriducibili contraddizioni. 1.7 La CTR ha anzitutto riconosciuto «la legittimità della presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili, ove sussista a carico della società partecipata dal contribuente un valido accertamento di utili non contabilizzati», precisando che «il contribuente ben può sollevare contestazioni afferenti l’accertamento nei confronti della società, salvo che ciò non sia precluso dalla definitività dello stesso, posto che l’accertamento a carico della società costituisce il presupposto della percezione di un maggior reddito da partecipazione da parte del socio, con conseguente rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi ex art. 295 cpc». 1.8 Nell’immediato prosieguo ha soggiunto che «nel caso in esame appare pertanto corretto l’accertamento effettuato a carico del contribuente, in riferimento ad utili extracontabili accertati a carico della società (il relativo ricorso è stato respinto anche in grado di appello) e congruamente motivati anche nel presente giudizio attraverso il riscontro di ingenti capitali versati nella società, la cui origine è rimasta occulta (si pensi ai finanziamenti di complessivi € 129.666,00 versati alla società dal Poli tra il 2008 e 2009)». 1.9 Come risulta evidente dal tenore delle surriportate proposizioni, i giudici d’appello hanno ritenuto che la pretesa tributaria avanzata dall’Amministrazione nei confronti del Poli trovasse il suo fondamento nella definitività dell’atto impositivo precedentemente emesso a carico della In Tex s.r.l., con cui erano stati determinati in capo alla stessa maggiori ricavi non dichiarati per l’anno 2009, nonchè nella presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili conseguiti da società di capitali a ristretta base partecipativa (quale pacificamente doveva essere considerata la predetta In Tex s.r.l., essendo l’odierno ricorrente il suo unico socio). 1.10 Gli stessi giudici hanno pure spiegato che, essendo divenuto definitivo l’atto presupposto, era preclusa al socio la possibilità di sollevare contestazioni attinenti al merito dell’accertamento eseguito nei confronti della società partecipata. 1.11 In tale contesto argomentativo, del tutto scevro da illogicità o incoerenze, il rilievo secondo cui «gli utili extracontabili accertati a carico della società» risultavano «congruamente motivati anche nel presente giudizio attraverso il riscontro di ingenti capitali versati nella società, la cui origine è rimasta occulta (si pensi ai finanziamenti di complessivi € 129.666,00 versati alla società dal Poli tra il 2008 e il 2009)», rappresenta nient’altro che un’osservazione svolta «ad abundantiam» per corroborare le conclusioni raggiunte. 1.12 La Commissione regionale ha semplicemente inteso evidenziare che la realizzazione di utili non contabilizzati presuntivamente distribuiti ai soci riceveva conferma dall’accertata disponibilità da parte della In Tex s.r.l. di «ingenti capitali»da investire nel ciclo produttivo.
Peraltro, se è pur vero che appare poco chiaro il passaggio in cui i giudici d’appello, dopo aver affermato che «l’origine» di questi «ingenti capitali» era «rimasta occulta» , hanno indicato, a titolo esemplificativo, i «finanziamenti di complessivi € 129.666,00 versati... dal Poli tra il 2008 e 2009», i quali non potevano evidentemente essere ritenuti di ignota provenienza, è nondimeno vero che una simile incongruenza non vale di per sé sola a rendere insanabilmente contraddittoria l’intera motivazione, impedendo di cogliere il ragionamento sotteso alla decisione in scrutinio.
Essa, infatti, come si è visto, poggia sul fondamentale e assorbente rilievo della definitività dell’accertamento presupposto effettuato nei confronti della società partecipata.
2. Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
3. Nulla va statuito in ordine alle spese di lite, stante la rilevata tardività del controricorso erariale e in assenza di discussione della causa in pubblica udienza (cfr. Cass. n. 26037/2024, Cass. n. 22269/2010).
4. In considerazione dell’esito dell’esperito gravame di legittimità, deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazi