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Ordinanza — n. 32895/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax court judgment for contradictory reasoning and failure to address sample representativeness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32895/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Court's judgment, ordering a remand to a newly composed tribunal for a fresh examination. The taxpayer argued that the tax authority's assessment relied on an unrepresentative sample and ignored significant discrepancies between declared and assessed revenues over four years. The Court found the lower court's reasoning gravely anomalous because it simultaneously acknowledged the taxpayer's declared figures while applying a new markup without clarifying the mathematical basis, violating constitutional minimums of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c.; Art. 132, comma 2, D.P.R. n. 600/1973: A tax court judgment is null if its reasoning contains evident contradictions or fails to address decisive issues raised by the parties, thereby violating the constitutional minimum of motivation.

Parole chiave

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tax assessment contradictory reasoning sample representativeness constitutional minimum remand for retrial tax income Cassation Court ricalcolo del reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.
Art. 132, comma 2, D.P.R. n. 600/1973
e 4) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n.
Art. 383, comma 1, c.p.c.
Art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992
Art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 19881/2014
Sez. Un. n. 19881/2014, Cass.
Sez. Un. n. 17564/2019
Sez. Un. n. 17564/2019, Cass.
Sez. Un. n. 23746/2020
Sez. Un. n. 23746/2020, Cass.
Sez. Un. n. 32000/2022
Sez. Un. n. 32000/2022, Cass.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22508/2017 R.G. proposto da MERCOGLIANO GRAZIELLA, elettivamente domiciliata in Roma alla via G. Ramusio n. 6 presso lo studio dell’avv. Alfonso Tinari, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Labbate -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO, SEZIONE STACCATA DI PESCARA, n. 167/2017 depositata il 2 marzo 2017 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 novembre 2025 dal Consigliere Danilo Chieca FATTI DI CAUSA La Direzione Provinciale di Chieti dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Graziella Mercogliano, titolare dell’omonima impresa individuale esercente attività di commercio al dettaglio di abbigliamento per donna, calzature e accessori, un avviso di accertamento con il quale rideterminava con metodo analitico-induttivo, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973, 25, comma 1, del D.

Lgs. n. 446 del 1997 e 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, il reddito complessivo netto, il valore della produzione netta e il volume d’affari dalla stessa dichiarati in relazione all’anno 2009, operando le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA. La pretesa erariale si fondava sulla contestazione di maggiori ricavi asseritamente conseguiti dalla predetta imprenditrice nel periodo d’imposta in verifica. La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Chieti, la quale accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.

La pronuncia di primo grado veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, la quale, con sentenza n. 167/2017 del 2 marzo 2017, in parziale accoglimento dell’appello dell’Amministrazione Finanziaria, così statuiva: «...va confermato che la rideterminazione del costo della merce venduta nel 2009 conduce ad un ricalcolo lordo del 35,19% a fronte dell’utile lordo delle vendite accertato, con cui viene determinato il ricarico lordo del 45,38%. Pertanto, ... dato che sono stati dichiarati ricavi di euro 880.671,00 ed accertati in euro 974.076,00, la differenza percentuale tra il ricarico lordo da applicare è di 10,19%.

Considerando, pertanto, che il costo del venduto nel 2009 è stato di euro 651.453,00, la rideterminazione del reddito, basata sullo scostamento collegata ai maggiori ricavi accertati, va rideterminata in base ai ricavi dichiarati di euro 880.671,00». Contro questa sentenza la Mercogliano ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, a sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.

3) e 4) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n.

4) c.p.c.. 1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità perché del tutto priva di motivazione, non essendo ricavabili dalla sua lettura le ragioni per le quali la CTR ha ritenuto legittimo l’accertamento analitico-induttivo effettuato nei confronti della Mercogliano.

2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972. 2.1 Si rimprovera alla Commissione regionale di aver erroneamente ritenuto legittimo l’accertamento tributario effettuato dall’Ufficio sulla base di un campione di beni comprendente appena 38 articoli sugli oltre 4.000 commercializzati dalla contribuente.

3. Con il terzo mezzo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c., è prospettato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, asseritamente costituito dalla concreta modalità di determinazione della percentuale di ricarico da applicare al venduto.

4. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame delle restanti censure. 4.1 Per consolidato orientamento nomofilattico, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lettera b), del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è ormai da ritenere ristretto alla verifica dell’osservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, da intendersi violato nei soli casi di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della stessa. Simili anomalie determinano la nullità della decisione per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n.

4) c.p.c., norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36, comma 2, n.

4) del D. Lgs. n. 546 del 1992, sempre che i relativi vizi emergano direttamente dal testo stesso della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 8053-8054/2014; id., ex permultis , Cass. Sez. Un. n. 19881/2014, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 20598/2023). 4.2 Ciò posto, va notato che nel caso di specie la motivazione dell’impugnata sentenza appare obiettivamente perplessa e per certi aspetti irriducibilmente contraddittoria. 4.3 Invero, dopo aver posto in evidenza «la lacunosità della verifica, avendo l’Ufficio utilizzato un campione di circa 38 articoli sugli oltre 4.000 dell’inventario annuale e fondato il calcolo sui dati del 2003 (recte: 2013 - n.d.r.) a fronte di una richiesta riscossiva riferita all’anno d’imposta 2009», la CTR abruzzese ha ricordato che, per giurisprudenza di questa Corte, «la pretesa erariale determinata a sèguito di accertamento analitico-induttivo è da considerarsi legittima purchè la determinazione della percentuale di ricarico sia coerente con la natura e le caratteristiche dei beni venduti, sicchè, qualora il contribuente contesti il criterio di determinazione della percentuale di ricarico, il giudice di merito è tenuto a verificare la scelta dell’Amministrazione alla luce dei canoni di coerenza logica e congruità, tenuto conto della natura dei beni-merce, nonché della rilevanza dei campioni selezionati, e la loro rispondenza al criterio di media prescelto». 4.4 Ai surriferiti rilievi, implicanti un inequivoco riconoscimento della fondatezza delle doglianze mosse dalla Mercogliano, seguono considerazioni confuse, di difficile lettura, avulse dalla premessa e del tutto illogiche rispetto a quanto precedentemente affermato. 4.5 Scrivono, infatti, i giudici regionali:

«...va confermato che la rideterminazione del costo della merce venduta nel 2009 conduce ad un ricarico lordo del 35,19% a fronte dell’utile lordo delle vendite accertato, con cui viene determinato il ricarico lordo del 45,38%. Pertanto, così come evidenziato dalla contribuente, dato che sonostati dichiarati ricavi di euro 880.671,00 ed accertati in euro 974.076,00, la differenza percentuale tra il ricarico lordo da applicare è di 10,19% punti. Considerando, pertanto, che il costo del venduto nel 2009 è stato di euro 651.453,00, la rideterminazione del reddito, basata sullo scostamento collegata ai maggiori ricavi accertati, va rideterminata in base ai ricavi dichiarati di euro 880.671,00». 4.6 Così argomentando, essi hanno completamente sorvolato -ed è qui che si ravvisa un’evidente contraddizione- sulle questioni della non rappresentatività del campione di beni utilizzato dall’Ufficio ai fini dell’accertamento e dell’incongruenza dell’operata comparazione fra i redditi dichiarati dalla Mercogliano per l’anno in verifica (2009) e quelli riferiti a un periodo d’imposta di quattro anni posteriore; questioni che poco prima erano state indicate come rilevanti a fini decisori. 4.7 Fermo quanto precede, si presenta di oscuro significato il passaggio finale in cui si afferma che la «rideterminazione del reddito, basata sullo scostamento collegata ai maggiori ricavi accertati, va rideterminata in base ai ricavi dichiarati di euro 880.671,00», tenendo presente che «la differenza percentuale tra il ricarico lordo da applicare è di 10,19%». 4.8 Per un verso, infatti, il previsto ricalcolo del reddito sulla scorta dei «ricavi dichiarati»sembra implicare il riconoscimento della correttezza dei dati esposti dalla contribuente nella dichiarazione presentata all’Ufficio; per altro verso, non viene chiarito se, ed eventualmente perchè, sui «ricavi dichiarati» (880.671 euro) debba essere applicato un ulteriore ricarico del 10,19%, pari alla differenza fra «l’utile lordo delle vendite accertato» (45,38%) e il ricarico (35,19%) del «costo del venduto» (651.453 euro); tanto più che, nell’ipotesi positiva, il reddito imponibile verrebbe ad essere rideterminato in un importo (970.411,37 euro) pressochè coincidente con quello risultante dall’accertamento tributario (974.076 euro). 4.9 In definitiva, si è al cospetto di una grave anomalia della motivazione comportante la nullità della sentenza per inosservanza del «minimo costituzionale».

5. Per le ragioni illustrate, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, c.p.c., 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata pronuncia con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, già CTR, dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia fornendo congrua motivazione. 5.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anch