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Ordinanza — n. 32879/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of unique link between debt and tax rolloff scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32879/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer failed to prove a unique link between the tax debt and the rolloff scheme payments. Although the taxpayer requested dismissal based on the rolloff, the court found no documentary evidence connecting the specific debt to the paid installments. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible due to the subsequent lack of interest in obtaining a substantive ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 3 d.l. n. 119/2018: The appeal is inadmissible when the taxpayer requests dismissal based on a rolloff scheme without proving a unique link between the debt and the paid installments, resulting in a subsequent lack of interest.

Parole chiave

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tax rolloff scheme lack of unique link subsequent lack of interest inadmissible appeal tax debt extinguishment procedimento di controllo degli aiuti rimborso fiscale opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 3 d.l. n. 119 del 2018
Il ricorrente ha dedotto di aver aderito alla rottamazione, ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018 delle cartelle esattoriali emesse a seguito della sentenza della C.t.r.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non è applicabile il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/11/2022, n. 34109
Cass. 18/11/2022, n. 34109).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10163/2017 R.G. proposto da : SCABBIA ROBERTO, rappresentato e difeso dagli Avv. Angelo Osnato e Alessandro Alessandri, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. EMIL I A ROMAGN A , n. 2722/2016,depositata il 25/10/2016; Cartella di pagamento –c.d. rottamazione –prova dell’avviso di accertamento prodromico – mancanza –difetto di interesse Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre2025 dal consigliere Rosanna Angarano ; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Paola Filippi, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di un’indagine finanziaria sui contI correnti intestati a Roberto Scabbia, esercente un’attività di filatelia e numismatica, e riscontrate operazioni di prelievo e versamento ritenute non giustificate, previa instaurazione del contraddittorio, gli notificava, per l’anno di imposta 2006, avviso di accertamento (n. THD01T2012 59 /2010) con il quale ricostruiva maggiori ricavi rispetto a quanto dichiarato e recuperava a tassazione maggiori Irpef, Iva ed Irap.

2. Rimasto senza esito l’accertamento con adesione, Roberto Scabbia impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Ferrara che accoglieva il ricorso con sentenza riformata in appello.

3. Avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate che si è difesa a mezzo controricorso.

4. Con nota depositata il 22 ottobre 2025 il contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio avendo aderito alla definizione agevolataex art. 3 d.l. n. 119 del 2018 (rottamazione - ter) degli importi iscritti a ruolo a seguito della sentenza qui impugnata ed avendo provveduto al pagamento delle rate indicate nel prospetto di cui alla comunicazione dall’Amministrazione. Considerato che:

1. Il contribuente propone cinque motivi di ricorso. 1.1. Con il primo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 57, commi Cons. est. Rosanna Angarano 3 1 e 2, d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212. assume che il Giudice di secondo grado ha posto a fondamento della propria decisione l’applicabilità al caso di specie dell’art. 14, commi 4 e 4-bis, legge n. 537 del 1997 sebbene fosse questione non dedotta nella motivazione dell’avviso di accertamento, introdotta dall’Agenzia delle Entrate solo in sede di costituzione di primo grado, con deduzione dichiarata inammissibile dal Giudice di primo grado; 1.2. con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazionee fala applicazione dell’art. 14, commi 4 e 4-bis, legge 23 dicembre 1993, n. 537, degli artt.30, ultimo comma e 32, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , dell’art.67, comma 1, d) t.u.i.r.

Assume che la C.t.r. ha erroneamente qualificato come attività penalmente illecita il gioco d’azzardo, ancorché presso casinò autorizzati, e, di conseguenza,qualificato come proventi da attività di imprese le vincite invece che come redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte, e per non aver riconosciuto «come costi da dedurre i prelevamenti stessi» 1.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1,d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697 e 2727 cod. civ.

Censura la sentenza impugnata per aver negato che costituisse prova idonea a vincere la presunzione di cui agli artt. 32 e 51 cit. la prova documentale dei prelievi eseguiti presso i casinò e dei versamenti per il loro rimborso. 1.4. Con il quartomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per motivazione Cons. est. Rosanna Angarano 4 apparente sul punto relativo al rilievo dell’Agenzia in ordine alla omessa fatturazione del corrispettivo derivante dalla vendita di monete 1.5. Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. omesso esame di una fatto decisivo per il giudizio ovvero che i beni venduti erano personali.

2. Il ricorrente ha dedotto di aver aderito alla rottamazione, ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018 delle cartelle esattoriali emesse a seguito della sentenza della C.t.r. qui impugnata e, dunque, relative all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio e, per l’effetto chiede dichiararsi l’estinzione del processo. A sostegno dell’istanza ha depositato la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa alle somme da pagare per l’adesione alla rottamazione ed i bollettini attestanti il pagamento delle dieci rate di cui al piano comunicatogli. 2.1.

Non emerge dagli atti la prova che le cartelle di cui alla rottamazione (non depositate nel fascicolo) siano effettivamente quelle emesse per il recupero delle somme dovute in ragione dell’atto impositivo qui impugnato. In mancanza di un collegamento univoco, non può ritenersi perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla c.d. rottamazione- ter; ciononostante, l’istanza di estinzione rileva nel giudizio come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile a tale titolo, con compensazione delle spese di lite (Nello stesso senso cfr.

Cass. 18/11/2022, n. 34109).

3. Non è applicabile il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, la cui ratio stà nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio opera in caso di inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non Cons. est. Rosanna Angarano 5 per quella sopravvenuta, nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse (tra le tante Cass. n. 34109 del 2022 cit.). P.