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Ordinanza — n. 32877/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring tax litigation extinguished by simplified settlement procedure under Art. 11 DL 50/2017.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32877/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the underlying tax litigation was extinguished by the simplified settlement procedure. The appellant, Viga S.R.L., had requested this procedure and paid the first installment, but the tax authority failed to formally deny it or initiate proceedings within the statutory deadlines. The court held that the judgment became final upon the filing of the request and payment, noting the lack of evidence proving full debt payment was not required for the case's extinction.

Regesto Legislator

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Art. 11 d.l. n. 50 del 2017; The simplified settlement procedure under Article 11 of Legislative Decree No. 50 of 2017 extinguishes the judicial proceedings upon the debtor's request and payment of the first installment, without requiring proof of full debt satisfaction.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax litigation extinction Legislative Decree 50/2017 tax authority inaction judicial proceeding termination ripresa dell'imposta sul valore aggiunto procedura di tassazione comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 11 d.l. n. 50 del 2017
Definizione agevolata –art. 11 d.l. n. 50 del 2017 Cons.
Art. 11, comma 10 d.l. n. 50 del 2017
Definizione agevolata –art. 11 d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. 03/10/2018, n. 24083
Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Cass. 18/01/2022, n. 1420
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2146/2017R.G. proposto da: VIGAS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. Giuseppina Pistone, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, –intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICIL IA , n. 2316 / 201 6 , depositata il 13/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre2025 dal consigliere Rosanna Angarano . Definizione agevolata –art. 11 d.l. n. 50 del 2017 Cons. est. Rosanna Angarano 2 FATTI DI CAUSA 1. La Viga s.r.l. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. C on quest’ultima la C.t.r.ha confermato la sentenza della C.t.p. che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento n. TYQ03D100657 con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggiore imponibile,ai fini Ires, per l’anno di imposta 2006 .

2. L’Agenzia delle entrate ha depositato nota intestata «atto di costituzione» ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale e dichiarando di non aver depositato tempestivo controricorso RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Deve dichiararsi l’estinzione del giudizio La società ha documentato di aver presentato con riferimento all’avviso di accertamento impugnato,ed in ragione della pendenza di questo giudizio,domanda di definizione agevolata ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017 ed ha versato in atti la quietanza attestante il pagamento della prima rata. 2.2.

Entro il termine del 31 luglio 2018l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2018 (art. 11 , comma 1 0 d.l. cit.) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. 2.3. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi previsti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 30 settembre 2017 ed il processo si estingue. Deve, invece , essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr.

Cass. 03/10/2018, n. 24083). Tanto, tuttavia, non emerge in modo univoco dall’allegato Cons. est. Rosanna Angarano 3 provvedimento di sgraviodell’Agenzia delle entrate in quanto privo di firma. 2.4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 11,comma 10, cit. 2.5.In ragione della definizione agevolata della controversia, non siravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del grava me e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizioe pone le spese a c