Italian court dismisses appeal on notification grounds but orders lower court to pay litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the first two appeal grounds inadmissible due to a lack of specific reasoning regarding notification timeliness. While rejecting these arguments, the Court found the third ground valid because the Regional Tax Commission failed to order the payment of litigation costs as previously mandated by a prior ruling. Consequently, the appealed judgment was quashed only regarding the costs, with no further factual investigation required.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.; Art. 385, comma 2 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specific motivation required by the contested decision, but the Court may quash the judgment partially if a separate ground regarding the non-payment of litigation costs is substantiated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27149/2018 R.G. proposto da GHIRALDI avv. FRANCESCO, rappresentato e difeso in proprio -ricorrente- contro COMUNE DI CREMONA, rappresentato e difeso dall’avvocato CISTRIANI ENRICO GIANCARLO (CSTNCG69D07D150O) -controricorrente- nonchécontro ABACO SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato ZAMPESE MASSIMO (ZMPMSM68T03L407Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO n. 643/2018 depositata il 15/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere MARCO BENATTI.
FATTI DI CAUSA Nel 2010 Abaco spa, concessionaria per la riscossione del Comune di Cremona, emise nei confronti di Francesco Ghiraldi un’ingiunzione di pagamento per mancato versamento ICI 2004, notificatagli il 10/1/2011. Il contribuente impugnò l’atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di quella città, lamentando tra l’altro l’erronea sottoposizione a imposta di taluni immobili. Il giudice di primo grado, previa riunione del procedimento con altro che aveva investito l’avviso di accertamento relativo alla medesima imposta e precedentemente notificato, accolse parzialmente il ricorso con riferimento a taluni immobili del ricorrente.
Questi propose appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Milano e quest’ultima, con la sentenza n. 112 del 1/7/2013, dichiarò inammissibile l’appello valutando che i motivi difettassero di specificità. Su ricorso del contribuente e con sentenza n. 26090/2015, questa Corte cassò la pronuncia d’appello, ritenendo non sussistesse il difetto rilevato e rinviando il procedimento avanti alla medesima CTR per l’esame del merito. Il ricorrente ripropose avanti al giudice di rinvio le questioni inerenti alla nullità dell’ingiunzione impugnata per tardività della notificazione lamentando il superamento del termine quinquennale ex art. 1, comma 162, legge finanziaria 2007.
Avanti il medesimo giudice si costituì Abaco spa evidenziando come il Comune avesse inviato per notifica l’avviso in data 23/12/2009, impedendo così la decadenza. Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice d’appello respinse il gravame del contribuente ritenendo preliminarmente che l’invio per notifica dell’avviso d’accertamento, mandato dal Comune in notifica il 23/12/2009, avesse effettivamente impedito la decadenza di cui alla citata disposizione e, quanto al merito, ritenne doversi confermare la sentenza di primo grado con riferimento agli immobili che non risultavano più di proprietà del ricorrente, riducendo pertanto l’importo dovuto, e mantenendo la validità dell’ingiunzione predetta quanto agli altri immobili di sua proprietà in Cremona.
Negò in particolare potesse ravvisarsi pregiudizialità tra il presente procedimento e altri già pendenti all’epoca avanti a questa Corte. Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di tre motivi di censura. Resiste Abaco spa con controricorso. Resiste altresì il Comune di Cremona con controricorso integrato da successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., della violazione degli artt. 26 dpr 600/73 e art. 60 lett. e), legge n. 296/06 (finanziaria 2007), art. 1/161 e art. 112 c.p.c., art. 111 cost, artt. 451, 2699, 2700, 2720, 2728, 2733 cc e artt. 228 e 229 cpc.
Sostiene che la citata sentenza n. 26090/2015 di questa Corte avrebbe reso definitivo l’accertamento dei presupposti di fattodel diritto vantato, e non solo dei principi di diritto. A fronte di ciò la Commissione Regionale avrebbe dovuto “affermare un principio di diritto” e prendere atto che, poiché Abaco spa inviò per notifica la sua ingiunzione il 1° gennaio 2011 e, trattandosi di affermazioni aventi efficacia di piena prova ex art.2699 cc, le stesse dovrebbero fondare l’intervenuta decadenza quinquennale prevista dalla citata disposizione. 1.1 Il motivo è inammissibile. 1.2 Anche prescindendo dall’incomprensibilità di talune censure, in violazione dell’art. 366 n. 4 c.p.c., deve osservarsi come il motivo non si confronti con la pronuncia gravata atteso che motiva sulla presunta tardività della notifica dell’ingiunzione impugnata invocando una decadenza che potrebbe investire al più l’avviso di accertamento, del pari qui impugnato, la cui tempestiva notifica è invece incontestata e di per sé idonea a escludere la decadenza invocata.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (vv. da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del 06/04/2025 (Rv. 674606 -01) Nel medesimo motivo pare poi sostenersi che la sentenza 26090/2015 di questa Corte avrebbe fissato definitivamente i presupposti di fatto dell’azione proposta, quando la stessa si è pacificamente limitata a cassare la pronuncia d’inammissibilità dell’appello e a rinviare “per l’esame del merito” senza fissare alcun principio di diritto, salva la questione relativa alla specificità dei motivi d’appello, né sancire alcun giudicato sui fatti del giudizio e men che meno sulla fondatezza della domanda del ricorrente.
2. Con il secondo motivo si duole, sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cpc, della violazione degli artt. 111 Cost, 5 l. 342/2000, 2 dl 231/1996 n. 16, conv mod. l. 75/96, 1/161 l. 296/06, 112, 115, 167 e 215 cpc. 2.1 Il motivo è inammissibile Si tratta in sostanza della riproduzione pressoché pedissequa della precedente censura in ordine alla decadenza invocata, sempre omettendo ogni riferimento alla tempestività della notifica dell’avviso e incorrendo pertanto nella medesima nullità.
3. Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 co 1^ n. 5 c.p.c., la violazione degli artt. 111 Cost e 91 c.p.c., per non avere la CTR liquidato le spese del giudizio di Cassazione, come era invece stato indicato nella citata sentenza di legittimità, limitandosi a condannare il ricorrente alla rifusione delle spese del secondo giudizio d’appello. La CTR non avrebbe quindi eseguito i compiti affidatile. 3.1 Il motivo è fondato. 3.2 Incontestato che il giudice del secondo appello non abbia provveduto sulle spese del primo giudizio di legittimità, come la sentenza n. 26090/2015 di questa Corte aveva stabilito, non può sostenersi che il ricorrente, in quanto soccombente nel secondo appello, non avesse interesse a tale statuizione.
Va ricordato come lo stesso fosse stato parzialmente vittorioso in I grado, avendo ottenuto una riduzione dell’imposta dovuta e sulla base dell’esclusione di taluni immobili, e lo fosse anche in Cassazione avendo ottenuto l’annullamento della prima sentenza d’appello, ciò che avrebbe imposto alla Commissione Regionale di provvedere in merito.
4. L’accoglimento del terzo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al punto indicato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, consente la decisione nel merito secondo quanto enunciato.
5. Nella liquidazione delle spese dell’intero giudizio, ex art. 385, comma 2, c.p.c., deve tenersi conto della soccombenza reciproca come descritta, che giustifica, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., l’integrale compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M La Corte, dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo riguarda