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Sentenza — n. 32848/2025 — snciv Generato dall'IA

Court rejects tax agency appeal allowing shareholder use of corporate tax credit under transparency principle.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32848/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal regarding a tax credit transfer dispute between a company and its shareholders. The court held that under the transparency principle, tax credits earned by a pass-through entity can be attributed to shareholders as a form of utilization rather than a sale. Consequently, the agency's claim for revocation was dismissed as the underlying legal basis for the contested decision ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 5 t.u.i.r.; In tax matters involving pass-through entities, attributing unused tax credits to shareholders constitutes a form of utilization rather than a sale, permitting such transfers under the transparency principle.

Parole chiave

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tax transparency principle corporate tax credit shareholder attribution pass-through entity tax credit transfer revocation appeal tax liability allocation credito per investimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 5 t.u.i.r.
Aggiunge, quanto alla trasferibilità del credito dalla società di persone al socio,che il principio di trasparenza di cui all’art. 5 t.u.i.r. è di stretta interpretazione e che resta vietata la compensazione intersoggettiva di utili e perdite.
Art. 36-bis d.P.R. 600/1973
di Brindisi la cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 36 - bis d.P.R.
Art. 8 legge n. 388/2000
600, con la quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’importo di un milione di euro disconoscendo il credito di imposta esposto nella dichiarazione del 2007, con riferimento all’anno di imposta 2006, maturato dalla società partecipatain ragione di quanto p r evisto dall’art. 8 legge n.
Circolare n. 163/E del 2003
Va rilevato che la stessa Agenzia delle entrate, con la circolare n. 163/E del 2003, ha chiarito che ciò è diretta conseguenza del Cons.
art. 391-bis cod. proc. civ
Avverso detta sentenza la società contribuente ricorre per revocazione,ex art. 391-bis cod. proc. civ.
art. 274 cod. proc. civ
Infatti, l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., essendo volto a garantire l’economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione pure in sede di legittimità.
art. 111 Cost
art. 384 cod. proc. civ
111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 08/11/2023, n. 31164
Cass. 16/06/2023, n. 17416
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Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21579/2012 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro IMMOBILIARE GIRASOLE 1986 S.R.L. in persona del leg ale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Natola, –controricorrente – Revocazione simulacro di sentenza –utilizzo del credito di impostadi soc. di persona da parte del socio– Principio di diritto Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Bari, sezione staccata Lecce, n. 25 /20 1 2 depositata il 15 febbraio 2012; nonché sul ricorso iscritto al n. 26687/2016R.G. proposto da:

IMMOBILIARE GIRASOLE 1986 S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'A vvocato Giuseppe Natola, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, –intimata – avverso la sentenza della C orte di Cassazione n. 19103/2016 depositata il 28 settembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 2 0 novembre 2025dal consigliere Rosanna Angarano . dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Michele di Mauro, ha chiesto con riferimento al ricorso 21579 del 2012 che la Corte di Cassazione, esclusa la ricorrenza di errore materiale, rinvii la causa a nuovo ruolo per carenza radicale di disamina del ricorso dell’A.E. e fissi nuovamente l’udienza di discussione su quest’ultimo, riservandosi all’esito di concludere nel meritoe, con riferimento al ricorso n. 26887 del 2016, in via principale rinviarsi la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscritto al r.g. n. 21579 del 2012 e b) in subordine, dichiari inammissibile l’impugnazione per revocazione; sentiti l’Avv. dello Stato, Salvatore Faraci, per l’Agenzia delle entrat e nel solo ricorso 21579 del 2012e l’Avv.

Giuseppe Natola per la società Immobiliare Girasole 1986 s.r.l. Cons. est. Rosanna Angarano 3 FATTI DI CAUSA 1. La Immobiliare Girasole 1986 s.r.l.impugnava innanzi alla C.t.p. di Brindisi la cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 36 - bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con la quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’importo di un milione di euro disconoscendo il credito di imposta esposto nella dichiarazione del 2007, con riferimento all’anno di imposta 2006, maturato dalla società partecipatain ragione di quanto p r evisto dall’art. 8 legge n. 388 del 2000 a seguito di investimenti in aree svantaggiate.

In particolare, tale credito era maturato in capo al la Egnathia Iniziative Turistiche E.I.T. s.r.l. poi trasformata in E.I.T. s.a.s. di Antonio De Luca, ed era stato utilizzato da altra società – Il Saraceno s.r.l. poi incorporata nella Immobiliare Girasole 1986 s.r.l. –socia totalitariadella E.I.T. s.a.s.

2. La C.t.p. accoglieva il ricorso ed affermava che la trasformazione della società che aveva maturato il credito, da s.r.l. a s.a.s. , non limitava la possibilità per i soci di quest’ultima di utilizzarlo in proporzione alla quota sociale. L’Amministrazione spiegava appello con il quale, pur ammettendo che il credito si era legittimamente trasferito dalla s.r.l. alla s.a.s. in quanto la trasformazione non comportava la nascita di un nuovo soggetto, rilevava che restava comunque precluso ai soci l’utilizzo del credito di imposta della società.

3. La C.t.r.rigettava l’appello ed affermava che la tesi sostenuta dall’Amministrazione – secondo la quale non era possibile il trasferimento di un credito d’imposta da una s.a.s. ad un socio se questo non traeva origine della stessa società di persone– non aveva fondamento giuridico; che la trasformazione della società titolare del credito da società di capitali a società di persone non aveva dato luogo ad un nuovo ente; che l’operazione non aveva avuto finalità elusive. Cons. est. Rosanna Angarano 4 Avverso detta sentenza spiegava ricorso per cassazione (R.G. 21579 del 2012)l’Agenzia delle entrate e la società resisteva a mezzo controricorso.

4. Questa Corte, con sentenza n. 19013 del 2016così statuiva in motivazione: «Il ricorso è fondato. Occorre chiarire chesecondo Sez. 5, Sentenza n. 24795 del 21/11/2014 "L'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del "simultaneus processus" nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dagli artt. 40, secondo coma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci.

Le considerazioni che precedono , pienamente condivisibili, inducono all'accoglimento del ricorso. La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo».

5. Avverso detta sentenza la società contribuente ricorre per revocazione,ex art. 391-bis cod. proc. civ. (R.G. n. 26887 del 2016) , nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che non ha svolto attività difensiva. 6.Con decreto del 07 ottobre 2024, il primo ricorso, formal mente definito con la sentenza n. 19103 del 2016 di questa Corte, è stato richiamato dall’archivio per la trattazione alla odierna udienza congiuntamentecon il ricorso per revocazione.

7. La società contribuente ha depositato memoria in entrambi i giudizi. Cons. est. Rosanna Angarano 5 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il Collegio preliminarmente rileva che la sentenza n. 19013 del 2016 se pure corretta nella sua intestazione, nel la parte espositiva e nella riproduzione del motivo di ricorso, nella motivazione sottesa all’accoglimento,si riferisce, all’evidenza, a tutt'altra controversia . In fattispecie analoga, le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U.26/04/2023, n. 11032) chiamate a valutare quale possa essere il rimedio più corretto per sopperire asiffatta dissonanza, hanno ritenuto chedebba darsi continuità all’orientamento già espresso dalle sezioni semplici secondo il quale, poiché è mancata una pronuncia effettivamente riferibile al ricorso da esaminare, può dirsi che difetti il giudizio sulla proposta impugnazione e che il provvedimento emesso sia giuridicamente inesistente (o radicalmente nullo), sicché l'incompiuto esercizio della giurisdizione comporta che il giudice, cui è apparentemente da attribuire la pronuncia inesistente, può procedere alla sua rinnovazione, emanando un nuovo atto conclusivo del giudizio, questa volta valido.

Di conseguenza il ricorso, all’esito dell’odierna pubblica, e quindi nel pieno rispetto del contraddittorio, va deciso nel merito.

2. Sempre in via preliminare, atteso che i due giudizi – quello originario apparentemente deciso con un simulacro di provvedimento e quello avente ad oggetto la sua revocazione – sono chiamati alla medesima udienza pubblica, innanzi allo stesso collegio , si ravvi s a l’opportunità, per ragioni di economia processuale, della loro riunione. Infatti, l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., essendo volto a garantire l’economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione pure in sede di legittimità.

3. L’Agenzia delle entrate,con il primo ricorso (21579 del 2012), propone un unico motivo con il quale denuncia violazione e falsa Cons. est. Rosanna Angarano 6 applicazione dell'art.38-bis d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360 primo comma, n .3, cod. proc. civ. Affermache la C.t.r. ha fatto riferimento al tema del trasferimento o del conferimento di azienda, estraneo all’oggetto del contendere, mentrenon haaffrontato la questione controversa, ovvero la possibilità del socio di una società di persone di utilizzare il credito di imposta vantato dalla società.

Evidenzia che la E.I.T. s.a.s., derivante dalla trasformazione della E.I.T. s.r.l., aveva deliberato il trasferimento del credito di imposta acquisito in favore dell’unico socio; che, tuttavia, tale operazione era illegittima; che, invece, non era in discussione la legittimità dell’acquisizione del credito della s.r.l. da parte della s.a.s. a seguito della trasformazione. Aggiunge, quanto alla trasferibilità del credito dalla società di persone al socio,che il principio di trasparenza di cui all’art. 5 t.u.i.r. è di stretta interpretazione e che resta vietata la compensazione intersoggettiva di utili e perdite.

4. La contribuente resiste con controricorso , eccependo , in via preliminare, l’inammissibilità del motivo ; rileva che l’Agenzia delle entrate nei gradi di merito non avevamai contestato l’astratta cedibilità del credito dalla società di persone al socio,avendo sostenuto che, nel caso concreto, il credito non fosse cedibile in quanto maturato in capo alla società di capitali.

5. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo. Nelle controdeduzioni in primo grado e nell’atto di appello l’Agenzia delle entrate aveva afferma to espressamente che l’illegittimità del trasferimento del credito andavaravvisata nel passaggio del medesimo dalla società di persone al socio,Il Saraceno 2100 s.r.l. , ( società poi incorporata nella odierna ricorrente); è evidente, pertanto, che la questione proposta con il ricorso per cassazione era oggetto del thema decidendum dei gradi di merito. Cons. est.

Rosanna Angarano 7 6. Il motivo, piuttosto, è infondatonel merito. 6.1. In primo luogo, deve rilevarsi che l’Agenzia delle entrate, pur proponendo un unico motivo per violazione di legge, ha fatto valere sia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato –che avrebbe dovuto essere correttamente veicolati denunciandoerror in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. – sia la violazione di legge. 6.2. Ciò posto, la prima censura trova smentita neltenore letterale della sentenza di secondo grado,la quale espressamente afferma, così pronunciandosi proprio sulla questione controversa, che la tesi dell’Amministrazione, per la quale non è possibile il trasferimento del credito di imposta dalla societàdi persone al socio , se questo non trae origine dalla stessa società di persone, non ha supporto normativo. 6.3.

In ogni caso, anche a ritenere che la C.t.r. abbia male inteso l’assunto dell’Amministrazione – il quale, in effetti, si incentrava esclusivamente sulla intrasferibilità del credito dalla società al socio e non sullaoriginaria titolarità del credito stesso – alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. , una volta verificata l'omessapronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti diquestione di diritto che non richiede ulteriori,accertamenti di fatto (Cass. 16/06/2023 n. 17416 ) . 6.4.

Al contrario di quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate, deve affermarsi che possono essere trasferite ai soci di società di persone le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d'imposta, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società. Va rilevato che la stessa Agenzia delle entrate, con la circolare n. 163/E del 2003, ha chiarito che ciò è diretta conseguenza del Cons. est. Rosanna Angarano 8 principio di tassazione per trasparenza delle predette società, ai sensi dell'art. 5 t.u.i.r. Il reddito di partecipazione imputato ai soci, infatti, ha la stessa natura, di reddito d'impresa , di quello conseguito dal soggetto partecipato e ne rappresenta la mera ripartizione.

Le società, quindi, possono indicare in dichiarazione il credito maturato e quello già utilizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa e disporre de l residuo compensandolo direttamente con le imposte e i contributi da esse dovuti, oppure attribuendolo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Infatti, l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituiscesolo un a particolare forma di util izzo. 6.5.

Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto «In tema di credito di imposta maturato da una società di persone, in virtù del principio di trasparenza di cui all’art. 5 t.u.i.r., è consentita l’attribuzione del medesimo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle loro quote, non configurandosi un’ipotesi di cessionein senso proprio ma solo una particolare forma di utilizzo del medesimo».

7. In conclusione, il ricorso21579 del 2012 va rigettato. La declaratoria dell’inesistenza giuridica della sentenza n. 19103 del 2016, in quanto mero simulacro di provvedimento fa venir meno l’oggetto del ricorso per revocazione proposto avverso la sentenzadella C.t.r., con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere(nello stesso senso Cass. Sez U. 08/11/2023, n. 31164).

8. Le spese del giudizio relativo al primo ricorso seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivoin favore dell’Avv. Giuseppe Natola, dichiaratosi antistatario; non deve provvedersi, invece,su quelle relative al giudizio di revocazione in quanto l’intimata non ha svolto attività difensiva. Cons. est. Rosanna Angarano 9 Non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R.,30 maggio 2002, n. 115 p oiché nel primo giudizi o risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e nel secondo si verte in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione. P.Q.M La Corte, previa riunione del ricorso n. 26887 del 2016 al ricorso 21579 del 2012, rigetta il ricorso n. 21579 del 2012 e condanna l’Agenzia delle entrare a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200, per esborsi, euro 15.000,00a titolo di compenso, oltre il 15 per cento a titolo di rimborso forfetario spe