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Decreto — n. 32836/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses Customs Agency appeal after taxpayer voluntarily withdraws the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 32836/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible but extinguished the proceedings because the Customs Agency voluntarily withdrew its lawsuit. The taxpayer, Cascade Italia Srl, had previously challenged a regional tax commission decision, but the Agency renounced the recourse on October 14, 2025. Consequently, the court ruled that no further action was needed regarding litigation costs, effectively ending the case without a substantive judgment on the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When the appellant voluntarily withdraws the appeal, the court of cassation declares the proceedings extinguished without examining the merits of the underlying dispute.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings Customs Agency litigation tax dispute resolution Cassation procedure rules revoca dell'opposizione contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 14 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 14 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

T O Sul ricorso n. 5065/2023 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro CASCADE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Sara Armella; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 3449/09/2022 depositata l’8 settembre 2022. Visto l’atto depositato il 14 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15/12/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e