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Decreto — n. 32830/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; Customs Agency withdrew appeal against lower court tax decision.

Numero d'incarto Decreto — n. 32830/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the Customs Agency voluntarily withdrew its request. The Agency, as the appellant, formally renounced the legal challenge against the second-instance tax court's ruling in favor of Cascade Italia Srl. Consequently, the court dismissed the proceedings without addressing the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Withdrawal of appeal extinguishes the litigation, preventing the court from examining the substantive tax arguments presented by the appellant.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation Customs Agency tax dispute Cassation procedure amministrazione delle dogane dazi doganali non pagati ripristino dei dazi doganali

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 14 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 14 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

T O Sul ricorso n. 3855/2024 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro CASCADE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Sara Armella; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado Lombardia, n. 2638/07/2023 depositata il 4 settembre 2023. Visto l’atto depositato il 14 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15/12/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a