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Decreto — n. 32825/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 32825/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal admissible but extinguished the proceedings because the plaintiff formally withdrew the lawsuit. The court noted that the withdrawal was submitted on October 28, 2025, after the second-instance judgment had already been rendered. Consequently, the judgment dismissed the appeal and assigned litigation costs to the parties who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Withdrawal of appeal extinguishes the proceedings, resulting in the dismissal of the appeal and allocation of costs to the advancing parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation second instance judgment Italian civil procedure rinuncia al reddito rinuncia al brevetto conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 28 ottobre 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 28 ottobre 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

T O Sul ricorso n. 27144/2024 proposto da: DI MATTEO DARIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Giangregorio; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n. 3853/3/2024 depositata il 15 maggio 2024. Visto l’atto depositato il 28 ottobre 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12/12/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a