Cassation court declares tax dispute process extinguished due to successful simplified settlement agreement under 2022 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute process extinguished after the parties successfully utilized the simplified settlement procedure established by Law 197/2022. FACOMGAS SRL challenged a tax assessment against the Municipality of Siano, but the lower court confirmed that the dispute was resolved through the agreed-upon simplified definition mechanism. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated without a substantive judgment on the merits, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e 198 della legge n. 197/2022; When parties utilize the simplified tax dispute settlement procedure, the process is extinguished upon successful agreement, terminating the litigation without a merits judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17596/2021 R.G. proposto da: FACOMGAS SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato ETTORE DE ROSA contro COMUNE SIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati FILIPPO CASTALDIe ANIELLO CAPUANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania SEZ.STACC. Salerno n.6266/02/2020 depositata il 16/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale con il quale si evince che il comune di Siano ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;
Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 12/12/2025 La P