Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the petitioner failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The petitioner, represented by an attorney, challenged a second-instance tax court judgment against the Revenue Agency but did not act on the court's proposal for summary definition. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to rule that the appeal was deemed withdrawn, leading to the termination of the proceedings and mutual compensation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11203/2025 R.G. proposto da: PAPA Francesco, nato a Crispano (NA) il 29/05/1973 e residente a Frattaminore (NA) alla Via Cavalieri Di Vittorio Veneto n. 2 (C.F. PPAFNC73E29D170F), rappresentato e difeso, come da ricorso non depositato, dall’Avv. Domenico Imperatore del Foro di Napoli (C.F. MPRDNC64H02F839Z) -ricorrente non depositante- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n. 4957/2024 depositata il 29/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 11203/2025 Numero sezionale 4291/2025 Numero di raccolta generale 32821/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 12/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 11203/2025 Numero sezionale 4291/2025 Numero di raccolta generale 32821/2025 Data pubblicazione 16/12/2025