Cassation appeal dismissed due to non-deposit by the State Attorney within the statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the State Attorney failed to deposit the petition within the required forty-day period. The case involved a dispute between the Tax Agency and Energia Sviluppo Sud Due SRL regarding a tax judgment, with the State Attorney acting as the appellant. The court ruled that the procedural failure to file the appeal in time resulted in the automatic waiver of the right to appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of the State Attorney to deposit the cassation appeal within the statutory period constitutes a waiver of the right to appeal, leading to the extinction of the proceedings and the mutual compensation of litigation costs.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7633/2025 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa, a termini del ricorso non depositato, dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente non depositante- contro ENERGIA SVILUPPO SUD DUE SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO GIORDANO unitamente agli avvocati ANDREA TROIANO, GIANMARCO DELLABARTOLA, ANDREA MEROLLE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIOn.4860/2024 depositata il 22/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7633/2025 Numero sezionale 4289/2025 Numero di raccolta generale 32819/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 12/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 7633/2025 Numero sezionale 4289/2025 Numero di raccolta generale 32819/2025 Data pubblicazione 16/12/2025