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Decreto — n. 32813/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-deposit within 40 days, triggering automatic withdrawal under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 32813/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to deposit the document within the statutory 40-day period. The appellant, represented by an attorney, had not submitted the appeal despite the court's proposal for a decision under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the mutual compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to deposit a cassation appeal within the forty-day period following the court's proposal for a decision results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings, with costs subject to mutual compensation.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal non-deposit of appeal forty-day period extinction of proceedings mutual compensation of costs Code of Civil Procedure automatic renunciation spese di sostentamento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10277/2025 R.G. proposto da: Avv. Giuseppe Fera, nato a Napoli il 30.03.1976, C.F. FREGPP76C30F839N, rappresentato e difeso, a termini del non depositato ricorso per cassazione, da se medesimo -ricorrente non depositante- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.3957/2024 depositata il 17/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 10277/2025 Numero sezionale 4287/2025 Numero di raccolta generale 32813/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 12/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 10277/2025 Numero sezionale 4287/2025 Numero di raccolta generale 32813/2025 Data pubblicazione 16/12/2025