Cassation appeal dismissed due to non-deposit within 40 days, triggering automatic withdrawal under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to deposit the document within the statutory 40-day period. The appellant, represented by an attorney, had not submitted the appeal despite the court's proposal for a decision under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the mutual compensation of litigation costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to deposit a cassation appeal within the forty-day period following the court's proposal for a decision results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings, with costs subject to mutual compensation.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10277/2025 R.G. proposto da: Avv. Giuseppe Fera, nato a Napoli il 30.03.1976, C.F. FREGPP76C30F839N, rappresentato e difeso, a termini del non depositato ricorso per cassazione, da se medesimo -ricorrente non depositante- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.3957/2024 depositata il 17/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 10277/2025 Numero sezionale 4287/2025 Numero di raccolta generale 32813/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 12/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 10277/2025 Numero sezionale 4287/2025 Numero di raccolta generale 32813/2025 Data pubblicazione 16/12/2025