Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Edilvalenti Srl, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the opposing party, the State Attorney, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated without a merits review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16781/2020 R.G. proposto da: EDILVALENTI SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato DECIMO LO PRESTI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-SEZ.DIST. MESSINAn. 5558/2019 depositata il 27/09/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 16781/2020 Numero sezionale 4283/2025 Numero di raccolta generale 32797/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 15/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 16781/2020 Numero sezionale 4283/2025 Numero di raccolta generale 32797/2025 Data pubblicazione 16/12/2025