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Decreto — n. 32795/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-response within 40 days, extinguishing the proceedings by default.

Numero d'incarto Decreto — n. 32795/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Curro Francesco, had filed a challenge against a second-instance tax court decision against the Italian Revenue Agency, which was represented by the General State Attorney. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal waiver of the right to proceed, thereby terminating the case under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal waiver by silence extinction of proceedings tax litigation statutory time limit contenzioso tributario priorità del credito fiscale crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
4147/2024 depositata il 30/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 775/2025 Numero sezionale 4281/2025 Numero di raccolta generale 32795/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali.
art. 380-bis c.p
4147/2024 depositata il 30/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 775/2025 R.G. proposto da: CURRO' FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA CALDERONE -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 4147/2024 depositata il 30/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 775/2025 Numero sezionale 4281/2025 Numero di raccolta generale 32795/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali.

Nondimeno, nulla è a statuirsi al riguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte dell’Agenzia. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 775/2025 Numero sezionale 4281/2025 Numero di raccolta generale 32795/2025 Data pubblicazione 16/12/2025