Cassation appeal dismissed due to 40-day silence by appellant, extinguishing proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed judgment. The appellant, Edilvalenti SRL, had not responded to the court's proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, with costs fully compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant for forty days after the proposal of judgment constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16721/2020 R.G. proposto da: EDILVALENTI SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato DECIMO LO PRESTI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA-PALERMO n. 5557/2019 depositata il 27/09/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 16721/2020 Numero sezionale 4279/2025 Numero di raccolta generale 32793/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 15/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 16721/2020 Numero sezionale 4279/2025 Numero di raccolta generale 32793/2025 Data pubblicazione 16/12/2025