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Decreto — n. 32788/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-deposit and failure to respond to procedural proposal within forty days.

Numero d'incarto Decreto — n. 32788/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision after the court proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The appellant, represented by an attorney, did not deposit the appeal or respond to the proposal within the mandatory forty-day period. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.

Parole chiave

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waiver of appeal non-deposit of appeal procedural proposal extinction of proceedings mutual compensation of costs statutory time limit Cassation appeal indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11194/2025 R.G. proposto da: DEL VECCHIO Dario, cf: DLVDRA73D11I234O, residente in San Cipriano d’Aversa alla via G.Brodolini n.5, rappresentato e difeso – a termini del ricorso non depositato – dall’Avv. Vincenzo Schiavone CF SCHVCN65E21B872D del foro di Napoli Nord e con lui elettivamente domiciliato in Roma alla via Romeo Romei n 35 presso lo studio dell’Avv. Gianluigi Malossi -ricorrente non depositante- contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.5216/2024 depositata il 02/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 11194/2025 Numero sezionale 4274/2025 Numero di raccolta generale 32788/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 12/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 11194/2025 Numero sezionale 4274/2025 Numero di raccolta generale 32788/2025 Data pubblicazione 16/12/2025