Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 32787/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 32787/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Autosud Srl in Liquidation, did not respond to the procedural proposal sent by the court, while the State Attorney General argued that the silence constituted a formal waiver of the right to appeal. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such silence legally amounts to a renunciation of the recourse, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the proposal of judgment definition constitutes a legal renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction procedural deadline compliance silence as renunciation judgment definition proposal litigation cost allocation termine per l'anticipo spese opposizione tardiva corretta notificazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 1051/2016 Numero sezionale 4273/2025 Numero di raccolta generale 32787/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1051/2016 R.G. proposto da: AUTOSUD SRL IN LIQUIDAZIONE, SOLAZZO LUIGI ANTONIO, GASPARRO PASQUA, rappresentati e difesi dall'avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI – STUDIO LEGALE DI BENEDETTO ASSOCIATI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARIn.1181/2015 depositata il 25/05/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 1051/2016 Numero sezionale 4273/2025 Numero di raccolta generale 32787/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 15/12/2025 Rosanna Angarano Numero registro generale 1051/2016 Numero sezionale 4273/2025 Numero di raccolta generale 32787/2025 Data pubblicazione 16/12/2025