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Ordinanza — n. 32780/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for allowing new fact-finding on profit margin calculation methods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32780/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the tax authority's cassation appeal inadmissible for attempting to re-evaluate factual findings regarding profit margin calculations. The lower court had rejected the tax assessment based on an arithmetic mean markup percentage, which the authority argued should have been a weighted mean. The court ruled that the Court of Cassation cannot substitute its own factual assessment for that of the appellate court, limiting its role to verifying the legality of the reasoning already presented.

Regesto Legislator

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Art. 39 D.p.r. n. 600/1973; Art. 2697 c.c.; Art. 360, n. 3, c.p.c.: The Court of Cassation cannot conduct a new factual evaluation or substitute its own assessment of evidence for that of the court of appeal, as such a review exceeds the limits of a legality judgment.

Parole chiave

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tax assessment appeal profit margin calculation arithmetic mean markup weighted mean markup Court of Cassation limits factual findings review legality judgment scope indicazioni nutrizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 39 D.p.r. n. 600/1973
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 D.p.r. n. 600/1973 e dell’art.
Art. 2697 c.c.
600/1973 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.
art. 39 D.p.r. n. 600/1973
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 D.p.r. n. 600/1973 e dell’art.
art. 2697 c.c
600/1973 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12/02/2008, n. 3267
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6711/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro LAZZARANO GIOVANNI. –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 1047/2018 depositata in data 14 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. A seguito di un’attività di verifica fiscale conclusasi con la redazione del p.v.c. della Guardia di Finanza di Cosenza del 29/06/2002, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cosenza emetteva l’avviso di Avv. Accer. IRPEF-IVA- IRAP 2000 accertamento n. 808010100154 nei confronti del sig. Giovanni Lazzarano (esercente attività di commercio al dettaglio di alimentari) per gli anni d’imposta 1998, 1999 e 2000. In particolare, l’Ufficio procedeva alla rettifica del reddito d’impresa e dell’Iva dovuti e dichiarati per l’anno d’imposta 2000.

2. Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Cosenza; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Cosenza, con sentenza n. 6499/2014, accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo la percentuale di ricarico applicata elevata e riferibile solo ad un ristretto numero di prodotti venduti.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Calabria; si costituiva anche il contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello.

5. Con sentenza n. 1047/2018, depositata in data 14 maggio 2018, la C.t.r. della Calabria rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 settembre 2025. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 D.p.r. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha focalizzato la propria attenzione solo sulla percentuale di ricarico (determinata dall’Ufficio con il metodo della media aritmetica e non con quello della media ponderata) e non ha ritenuto che i dati raccolti dall’Ufficio potessero ritenersi gravi, precisi e concordanti, tali da giustificare l’avviso di accertamento con cui erano stati rettificati i ricavi.

2. Il motivo è inammissibile. Va evidenziato che la complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. 2.1.

Si è più volte sottolineato, come compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. 12/02/2008, n. 3267), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare.

La valutazione delle prove più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova. 2.2. Vieppiù che la C.t.r. ha correttamente individuato e deciso la questione centrale del presente giudizio che attiene alla legittimità di un accertamento analitico-induttivo fondato sulla ricostruzione dei ricavi attraverso l'applicazione di una percentuale di ricarico media, calcolata con il metodo della media aritmetica.

E, ancora, che il giudice di appello con passo motivazionale, non specificamente attinto dal ricorso, ha ritenuto che lo scostamento di un solo punto percentuale rispetto al minimo indicato per la percentuale di ricarico praticata dagli esercenti la medesima attività di quanto dichiarato dal contribuente fosse giustificato anche dal fatto che si trattasse di un affiliato con prezzi imposti dalla società affiliante. 3.In conclusione, il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese non avendo il contribuente svolto attività difensi