Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day filing deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The applicant, Esposito, had not submitted any request for judgment resolution after the deadline expired, while the State Attorney General argued for dismissal based on procedural silence. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and a fine for the applicant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following the proposal for judgment renders the appeal deemed withdrawn and the proceedings extinct.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24761/2017 R.G. proposto da: ESPOSITO CIRO, rappresentato e difeso dagli avvocati OLGA PORTA, FULVIO DE LUISE -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLIn.3211/2017 depositata il 06/04/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 24761/2017 Numero sezionale 4269/2025 Numero di raccolta generale 32777/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della sola Agenzia delle entrate che ha svolto attività difensiva, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 710,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 15/12/2025 Rosanna Angarano Numero registro generale 24761/2017 Numero sezionale 4269/2025 Numero di raccolta generale 32777/2025 Data pubblicazione 16/12/2025