Cassation appeal dismissed due to 40-day silence by appellant, triggering automatic withdrawal under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed judgment. Giuseppe Triposi, represented by Vittorio Amadeo, did not respond to the procedural proposal from the Second Instance Tax Court regarding the tax decree. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the communication of a proposed judgment constitutes a formal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2322/2025 R.G. proposto da: TRIPODI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO AMADDEO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PIEMONTE n. 323/2024 depositata il 21/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 2322/2025 Numero sezionale 4268/2025 Numero di raccolta generale 32775/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 12/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 2322/2025 Numero sezionale 4268/2025 Numero di raccolta generale 32775/2025 Data pubblicazione 16/12/2025