Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of definition. The Regional Tax Commission had already issued its judgment, and the State Agency argued that the delay constituted a waiver of the right to appeal. Consequently, the court ruled that the proceedings must be terminated and the appellant condemned to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of the appellant to request a decision within the forty-day period prescribed by law results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 36070/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, -ricorrente- contro ILEANA TUMMINELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO FLACCAVENTO, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMOn.3451/2019 depositata il 03/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 36070/2019 Numero sezionale 4267/2025 Numero di raccolta generale 32773/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 710,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 12/12/2025 Rosanna Angarano Numero registro generale 36070/2019 Numero sezionale 4267/2025 Numero di raccolta generale 32773/2025 Data pubblicazione 16/12/2025