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Decreto — n. 32772/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 32772/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the petitioner failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The petitioner, Lampignano Pietro, challenged a regional tax commission decision against the Italian Revenue Agency, but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the case and order the petitioner to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the automatic extinction of the cassation appeal and the imposition of procedural costs on the defaulting party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit Civil Procedure Code procedural default tax litigation costs allocation judicial review condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 21458/2016 Numero sezionale 4266/2025 Numero di raccolta generale 32772/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21458/2016 R.G. proposto da: LAMPIGNANO PIETRO, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO LOMBARDI unitamente all’avvocato FRANCESCO ROMANELLO POMES -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro DI BARI AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE -intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARIn.337/2016 depositata il 15/02/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 21458/2016 Numero sezionale 4266/2025 Numero di raccolta generale 32772/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.060,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 15/12/2025. Rosanna Angarano Numero registro generale 21458/2016 Numero sezionale 4266/2025 Numero di raccolta generale 32772/2025 Data pubblicazione 16/12/2025