Cassation appeal dismissed due to 40-day silence; tax dispute between Revenue Agency and Pastor extinguished.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed settlement. The case involved a tax dispute between the Revenue Agency and Arcangelo Pastore, where the appellant remained silent on the proposed termination. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant on a proposed settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9893/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente e controricorrente incidentale- contro ARCANGELO PASTORE, rappresentato e difeso dall'avvocato FILOMENA D'ADDARIO -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n.3297/2022 depositata il 09/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 9893/2024 Numero sezionale 4262/2025 Numero di raccolta generale 32766/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 15/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 9893/2024 Numero sezionale 4262/2025 Numero di raccolta generale 32766/2025 Data pubblicazione 16/12/2025