Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by RICLA S.R.L. against a second-instance tax judgment was declared extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The court noted that no response was received from the appellant after the deadline expired, triggering the automatic waiver provision. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the mutual cancellation of procedural costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment termination constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and mutual cost compensation.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1121/2025 R.G. proposto da: RICLA S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO TROPEA unitamente all’avvocato DANIELE BELLONE -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 4079/2024 depositata il 28/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 1121/2025 Numero sezionale 4259/2025 Numero di raccolta generale 32761/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 12/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 1121/2025 Numero sezionale 4259/2025 Numero di raccolta generale 32761/2025 Data pubblicazione 16/12/2025