Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, Amadeus International Srl, challenged a regional tax commission decision but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the communication of the proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11765/2021 R.G. proposto da: AMADEUS INTERNATIONAL SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato BERNARDO CARTONI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso PROVVEDIMENTO di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO-ROMA n. 3106/2020 depositata il 19/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 11765/2021 Numero sezionale 4258/2025 Numero di raccolta generale 32760/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 15/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 11765/2021 Numero sezionale 4258/2025 Numero di raccolta generale 32760/2025 Data pubblicazione 16/12/2025