Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Dieffe Costruzioni Soc Coop, did not act to preserve the case while the opposing party, the Tax Agency, awaited a ruling. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings and the mutual cancellation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 669/2020 R.G. proposto da: DIEFFE COSTRUZIONI SOC COOP, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO SAGLIOCCO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CASERTA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA-NAPOLI n. 4977/2019 depositata il 05/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 669/2020 Numero sezionale 4257/2025 Numero di raccolta generale 32759/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 15/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 669/2020 Numero sezionale 4257/2025 Numero di raccolta generale 32759/2025 Data pubblicazione 16/12/2025