Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day filing deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Stanley Bet Malta Limited, had not submitted any request for judgment after the deadline expired, while the opposing party argued for the dismissal based on procedural non-compliance. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the notification of the proposal for judgment constitutes a deemed withdrawal of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11469/2022 R.G. proposto da: STANLEYBET MALTA LIMITED, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTA FELIZIANI unitamente all’avvocato DANIELA AGNELLO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio n.4805/2021 depositata il 26/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 11469/2022 Numero sezionale 4249/2025 Numero di raccolta generale 32747/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 13/12/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 11469/2022 Numero sezionale 4249/2025 Numero di raccolta generale 32747/2025 Data pubblicazione 16/12/2025