Italian tax court dismisses appeal after simplified debt definition extinguishes proceedings under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceedings extinguished following the simplified definition of the debt under the 2022 tax law. The appellant, Maria Teresa Negusanti, challenged a regional commission's decision regarding her liability for 'rottamazione quater' obligations. The court ruled that the statutory definition perfected the debt, rendering all prior judgments ineffective and the sums paid non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: The simplified definition of tax debt under the specified decree extinguishes the proceedings and renders prior judgments ineffective, making paid sums non-refundable.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8071/2021 R.G. proposto da: NEGUSANTI MARIA TERESA, rappresentatae difesa dall'avvocato ARTURO PARDI contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonché contro DIREZIONE PROVINCIALE PESARO URBINO AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentat a e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MARCHE n. 574/ 02/ 2020 depositata il 21/09/2020, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 15/12/2025