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Ordinanza — n. 32686/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment for missing cadastral details and failure to declare non-use of land.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32686/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Silvio Trani's appeal against a second-instance tax court ruling that upheld a municipal TARI assessment. Trani argued the tax notice was invalid due to incomplete cadastral data and a lack of formal declaration regarding non-use of the property. The court held that the notice remained valid because the property was identifiable via address and that the taxpayer bears the strict burden of proving non-use through timely communication.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 1 legge 212/2000; Art. 1 comma 162 legge 296/2006; Art. 7 comma 5-bis d.lgs 546/1992: An administrative tax assessment is valid even with incomplete cadastral particulars if the property remains identifiable, and the taxpayer must actively declare non-use of land to qualify for exemptions.

Parole chiave

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TARI tax assessment cadastral data validity burden of proof non-use property identification tax exemption declaration tardivo pagamento delle spese arretrati d'imposta tassa di bollo non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 1 legge n. 212/2000
296/2006 e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs.
Art. 1 comma 162 legge n. 296/2006
212/2000, dell’art. 1, comma 162, legge n.
Art. 7 comma 5-bis d.lgs. 546/1992
296/2006 e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs.
Art. 360 comma 1 numero 3 cod. proc. civ.
546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 86 cod. proc. civ
SILVIO, difeso da sestesso ex art. 86 cod.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20180/2023 R.G. proposto da TRANI avv. SILVIO, difeso da sestesso ex art. 86 cod. proc. civ., oltre che dall’avvocato Giovanna Di Santo -ricorrente- contro COMUNE DI ISCHIA, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Di Maggio, Linda Russo e Fabiana Bongiovanni -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE di GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II grado della CAMPANIA n. 2025/2023, depositata il 24/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere CARMELA ROMANO.

FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 2025/2023, depositata il 24/03/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha respinto l’appello proposto da Silvio Trani avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso diaccertamento n. 4910/2020 (€203,00) emesso dal Comune di Ischia per omesso pagamento della TARI relativa all’anno 2016. Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, di cui il Comune di Ischia ha chiesto il rigetto, depositando controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso, si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art.7, comma 1, legge n. 212/2000, dell’art. 1, comma 162, legge n. 296/2006 e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la C.G.T. di II grado respinto l’eccezione di nullità - per difetto di motivazione -dell’avviso di accertamento impugnato. 1.1. Critica, anzitutto, il ricorrente che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto l’avviso di accertamento adeguatamente motivato sotto il profilo dell’indicazione dell’immobile cui l’imposta era riferita.

Più in dettaglio, la questione attiene alla necessità che l’atto di accertamento indichi i dati catastali dell’immobile, nel caso di specie incompleti, recando l’indicazione di foglio e subalterno, ma non anche della particella catastale. Il motivo è infondato. 1.2. In tema di TARI, questa Corte ha, anche di recente, stabilito che l’omessa indicazione degli estremi catastali dell’immobile non invalida il relativo avviso di accertamento, se l’immobile resta comunque identificabile attraverso altri elementi (come, ad es., l’indirizzo) e, dunque, se non rende incerto o equivoco l’oggetto della tassazione (Cass.15793/2025). 1.3.

Il che avviene nel caso di specie, in cui l’indicazione topografica, peraltro integrata dalla specificazione di foglio e subalterno, era sufficiente ad individuare esattamente l’oggetto del tributo, non essendo in contestazione la detenzione, da parte del contribuente, dell’immobile situato nel Comune di Ischia, traversa Vincenzo Mirabella num. 27, come dallo stesso dichiarato all’ente in una comunicazione via p.e.c. del 12.9.2016, né tanto meno che il ricorrente detenesse altri immobili situati al medesimo indirizzo, a parte quello di cui all’avviso di accertamento.

Il motivo va, dunque, respinto. 1.4. Denuncia, inoltre, il ricorrente, sempre nell’ambito dello stesso motivo, la violazione delle richiamate norme, con riguardo alla decisione del giudice di appello di ritenere motivato l’atto di accertamento anche in relazione al periodo oggetto di tassazione, a suo dire erroneamente indicato con riferimento all’intero anno 2016, sulla base di un documento (n. 8562 del 16/8/2016) mai depositato né portato a conoscenza del contribuente. 1.5. La doglianza è palesemente inammissibile. 1.6. Secondo il giudice di appello, per la normativa che disciplina la Tari, il contribuente ha un obbligo di denuncia ed informazione all’amministrazione, nel senso che è tenuto per tempo ad indicare all’ente locale le aree che non creano rifiuti urbani insieme a quelli speciali e se non lo fa resta tenuto al pagamento della tassa per tutti i metri quadrati occupati, visto che tale occupazione è il presupposto, nell’an e nel quantum, della tassa comunale sui rifiuti.

In breve, il contribuente è tenuto a provare il fatto, eccezionale, della non debenza della tassa per le aree occupate, che nella fattispecie - essendo stata omessa la denuncia - sono state rilevate in modo legittimo nell’avviso impugnato in base all’esame degli atti d’ufficio per l’immobile ubicato in Ischia alla traversa Vincenzo Mancinelli n.

22. Al riguardo va considerato che non risulta allegata in atti alcuna tempestiva comunicazione all’ente comunale sul mancato uso dell’area in oggetto. La dichiarazione che documenti il possesso di specifiche condizioni è requisito imprescindibile per godere delle esenzioni (in merito cfr. la recente ordinanza 17/02/2022 della VI sezione della Corte di Cassazione n. 5190 che riassume il costante orientamento giurisprudenziale). Condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio è l’onere dichiarativo. Si tratta di un preciso onere formale che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde di uno dei fatti che comportano l’esenzione o la riduzione del pagamento dell’imposta.

Come già osservato in precedenza, il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative suscettibili produrre rifiuti . 1.7. Il ricorrente era, quindi, tenuto ad argomentare in quale modo l’affermazione di diritto contenuta nella sentenza impugnata, relativa all’onere dichiarativo e probatorio a suo carico quale condizione imprescindibile per contrastare l’accertamento tributario (con specifico riguardo al periodo d’imposta), sarebbe in conflitto con la legge o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità. 1.8.

Ed invece, egli incentra la sua difesa sull’assunto che l’avviso di accertamento richiami, in relazione al periodo oggetto di tassazione, un documento (n. 8562 del 16.8.16) mai depositato né portato a sua conoscenza, così omettendo di formulare una critica specifica e puntuale dell’effettiva ratio decidendi, secondo cui, alla stregua di un costante orientamento giurisprudenziale (riassunto dalla pronuncia n. 5190/2022), spettava ad esso contribuente provare il fatto, eccezionale, della non debenza della tassa per le aree occupate in relazione al mancato uso dell’immobile per una parte del 2016, sicché, non risultando allegata alcuna tempestiva comunicazione in tal senso, l’ente ha correttamente calcolato l’imposta per l’intero 2016.

La censura è, pertanto, in parte qua, inammissibile. 1.9. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Ischia, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in €500,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Cos̀ deciso