Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32684/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment, upholding lower court's rejection of nullity and standing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32684/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected Silvio Trani's appeal against a second-instance tax court decision that dismissed his challenge to a TARI assessment. Trani argued the assessment lacked proper motivation and that the Municipality of Ischia lacked standing due to a concession arrangement. The court held that citing the applicable tariff and address suffices for motivation, and that the municipality retains original taxing authority despite the concession.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 7, comma 1, l. 212/2000; Art. 1, comma 162, l. 296/2006: The omission of cadastral details in a tax assessment does not invalidate it if the property remains identifiable through other elements, and the municipality retains substantive standing to issue assessments even when tax collection services are concessioned.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment nullity municipal standing concession of tax services sufficiency of motivation TARI local tax contenzioso tributario lite in materia di tariffa indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
296/2006, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la C.T.R.
Art. 7, comma 1, legge n. 212/2000
Art. 1, comma 162, legge n. 296/2006
212/2000 e dell’art. 1, comma 162, legge n. 296/2006, in relazione all’art.
Art. 52 d.lgs. 446/1997
Art. 49, comma 13, d. lgs. 22/1997
446/1997, dell’art. 49, comma 13, d. lgs. 22/1997 e dell’art.
Art. 238, comma 3, d.lgs. 152/2006
22/1997 e dell’art. 238, comma 3, d.lgs. 152/2006, in relazione all’art.
art. 86 cod. proc. civ
SILVIO, difeso da sestesso ex art. 86 cod. proc. civ., oltre che dall’avvocato Giovanna Di Santo -ricorrente- contro COMUNE DI ISCHIA, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Di Fiore -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE di GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II grado della CAMPANIA n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 15793/2025
Cassation court dismisses municipality's appeal against tax authority for insufficient notice details, allowing tax recovery.
Cass. 20620/2019
15793/2025, che cita Cass. 20620/2019).
Cass. 1138/2008
Cass. 6772/2010
Cass. 25305/2017
Cass. 12773/2018
Cass. 5767/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14707/2023 R.G. proposto da TRANI avv. SILVIO, difeso da sestesso ex art. 86 cod. proc. civ., oltre che dall’avvocato Giovanna Di Santo -ricorrente- contro COMUNE DI ISCHIA, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Di Fiore -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE di GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II grado della CAMPANIA n. 717/2023, depositata il 20/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere CARMELA ROMANO. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 717/23, depositata il 20/1/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Ischia, ha respinto il ricorso di Silvio Trani avverso l’avviso di accertamento n. 8847/2021 (€587,00) emesso dal Comune medesimo per omesso pagamento della TARI relativa all’anno 2017.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria, mentre il Comune di Ischia ha depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo di ricorso, si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art.7, comma 1, legge n. 212/2000 e dell’art. 1, comma 162, legge n. 296/2006, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la C.T.R. respinto l’eccezione di nullità - per difetto di motivazione -dell’avviso di accertamento impugnato.

Deduce, in particolare, il ricorrente, che il riferimento alla delibera di approvazione delle tariffe ed all’indirizzo dove era ubicato l’immobile oggetto di imposizione fiscale non sia in grado di soddisfare l’obbligo motivazionale previsto per legge. Il motivo è infondato. 1.1. Per giurisprudenza costante, ai fini dell’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento, basta l’indicazione della tariffa applicabile, in quanto tale elemento, integrato con l’atto generale (quale, appunto, la delibera comunale), è senz’altro idoneo a rendere comprensibile il presupposto della pretesa tributaria (Cass. 15793/2025, che cita Cass. 20620/2019). 1.2.

La seconda questione attiene alla necessità, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale, che l’atto di accertamento indichi i dati catastali dell’immobile, nel caso di specie omessi. 1.2.1. Al riguardo, questa Corte ha -anche di recente - affermato che l’omessa indicazione degli estremi catastali dell’immobile non invalida il relativo avviso di accertamento, se l’immobile resta comunque identificabile attraverso altri elementi (come, ad es., l’indirizzo) e, dunque, se non rende incerto o equivoco l’oggetto della tassazione (Cass.15793/2025, cit.). 1.2.2.

Il che avviene nel caso di specie, in cui l’indicazione topografica era sufficiente ad individuare esattamente l’oggetto del tributo, non essendo in contestazione la detenzione, da parte del contribuente, dell’immobile situato nel Comune di Ischia, traversa Vincenzo Mirabella num. 27, come dallo stesso dichiarato all’ente in una comunicazione via pec del 12/9/2016, con cui comunicò al Comune di Ischia di detenere, in virtù di contratto di comodato registrato, l’immobile sito nel medesimo Comune, traversa Vincenzo Mirabella num. 27, indicandone i riferimenti catastali (NCEU fg. 9, p.lla 239, sub 102, p. S1, zona censuaria 1, cat.

A/4, cl. 1, vani 4, superficie catastale 64 m²). Né, tanto meno, è in discussione che il ricorrente detenesse altri immobili situati al medesimo indirizzo, a parte quello di cui alla menzionata pec. Il motivo va, dunque, respinto.

2. Col secondo motivo si denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art.52 d.lgs. 446/1997, dell’art. 49, comma 13, d. lgs. 22/1997 e dell’art. 238, comma 3, d.lgs. 152/2006, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice di appello respinto il motivo di ricorso relativo alla carenza di legittimazione da parte del Comune di Ischia ad emettere l’avviso di accertamento, pur a fronte del pacifico affidamento del servizio di accertamento e riscossione del tributo ad un concessionario (la Genesis s.r.l.).

La doglianza è infondata. 2.1. Non è in discussione il principio, già altre volte enunciato da questa Corte, secondo cui, in caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, il potere di accertamento del tributo spetta al concessionario, al quale va, dunque, riconosciuta la legittimazione non solo sostanziale, ma anche processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. 1138/2008; 6772/2010; 25305/2017; 12773/2018; 5767/2021). 2.2. Ciò non comporta, tuttavia, che il Comune, quale ente impositore, siaper ciò solo privato del potere di accertamento oggetto di concessione, che concorre con quello del concessionario, al quale tale potere viene attribuito per finalità funzionali e di razionalizzazione del servizio, ma senza abdicazione dalla titolarità originaria. 2.3.

Correttamente, quindi, il giudice di appello ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione sostanziale del Comune di Ischia, ritenendo che, in caso di concessione, permanga in capo all’ente locale il potere di emettere l’avviso di accertamento.

3. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Ischia, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in €500,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Cos̀ deciso in Roma,