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Decreto — n. 32649/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.

Numero d'incarto Decreto — n. 32649/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. SNAV SPA had submitted a proposal for case definition under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure but remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the communication of a proposal for definition constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty-day period waiver of appeal costs allocation procedural waiver case definition proposal contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
MESSINA n.3460/2019 depositata il 04/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 22459/2020 Numero sezionale 4242/2025 Numero di raccolta generale 32649/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
MESSINA n.3460/2019 depositata il 04/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22459/2020 R.G. proposto da: SNAV SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI RAGNO unitamente all’avvocato GIANFILIPPO CECCIO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA n.3460/2019 depositata il 04/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 22459/2020 Numero sezionale 4242/2025 Numero di raccolta generale 32649/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.060,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 13/12/2025. Rosanna Angarano Numero registro generale 22459/2020 Numero sezionale 4242/2025 Numero di raccolta generale 32649/2025 Data pubblicazione 15/12/2025