Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Logistica Express S.R.L., had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the opposing party argued the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction legally amounts to a renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment definition within the prescribed term constitutes a legal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9984/2025 R.G. proposto da: LOGISTICA EXPRESS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO PELLICCIARI unitamente agli avvocati ALESSANDRO TOMASSINI, SABINA FERRARIS -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II TORINO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PIEMONTE n.609/2024 depositata il 21/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 9984/2025 Numero sezionale 4236/2025 Numero di raccolta generale 32638/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 13/12/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 9984/2025 Numero sezionale 4236/2025 Numero di raccolta generale 32638/2025 Data pubblicazione 15/12/2025