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Decreto — n. 32629/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished under procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 32629/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, Nardi Anna Maria, had not responded to the proposal to define the judgment, while the opposing party, the Revenue Agency, argued for the dismissal based on this procedural silence. The court ruled that such inaction constitutes a renunciation of the right to appeal, thereby terminating the proceedings and awarding costs to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal to define the judgment within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the litigation.

Parole chiave

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cassation appeal procedural silence extinction of litigation renunciation of appeal Italian civil procedure time limit compliance court costs award contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
5045/2019 depositata il 16/09/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 14285/2020 Numero sezionale 4234/2025 Numero di raccolta generale 32629/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
5045/2019 depositata il 16/09/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14285/2020 R.G. proposto da: NARDI ANNA MARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato SANTO EMANUELE MUNGARI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 5045/2019 depositata il 16/09/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14285/2020 Numero sezionale 4234/2025 Numero di raccolta generale 32629/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della _____(di ciascuna) parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.920,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 14/12/2025. Rosanna Angarano Numero registro generale 14285/2020 Numero sezionale 4234/2025 Numero di raccolta generale 32629/2025 Data pubblicazione 15/12/2025