Court declares process extinguished due to debt extinction via tax debt relief law and waiver of pending judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following a successful tax debt relief application. The private parties had submitted documentation under Law 197/2022 to extinguish collection debts, committing to waive pending lawsuits in exchange for debt cancellation. The court ruled that the statutory extinction of debts invalidates all prior non-final judicial proceedings, rendering the current lawsuit legally impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231 of Law 197/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When debts are extinguished by specific tax relief legislation with a waiver of pending judgments, the entire civil process is legally extinguished and cannot be reinstated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3970/2021 R.G. proposto daLATTUCA GIOIELLI SRL, LATTUCA ALESSIO e LATTUCA MARIA IMMACOLATA, rappresentatie difesi dall'avvocato SUSANNA MAZZA' unitamente all’avvocato GIANCARLO PELLEGRINO contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO, rappresentatee difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Sicilia n.3775 /03 /2020 depositata il 10/07/2020, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 12/12/2025 LaPreside