Italian Court dismisses tax appeal, declaring process extinguished due to voluntary settlement under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the plaintiff voluntarily adopted a simplified settlement procedure under Law 197/2022. Although the lower tribunal had previously ruled in favor of the concessionaire, the plaintiff submitted a request for the simplified definition and paid the required installments. Consequently, the court ordered the immediate termination of the proceedings and the mutual compensation of all legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 co. 197, co. 198 of Law 197/2022; When a taxpayer voluntarily requests the simplified definition procedure and pays the due amounts, the ongoing judicial process is declared extinguished by the court without further proceedings.
Parole chiave
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27692/2022 R.G. proposto da : CONGREGAZIONE SUORE CARMELITANE ISTITUTO DI NOSTRA SIGNORA DEL CARMELO ENTE MORALE, rappresentata e difes a dall'avvocato LUCA CIAI unitamente all’avvocato LORENZO REVEGLIA -ricorrente- contro AMA SPA AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE, rappresentata e difes a dall'avvocato STEFANO SCICOLONE -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio, n. 2135/2022depositata il 11/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR,con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello della AMA s.p.a. concessionaria e rigettato il ricorso originario della contribuente(in materia di avvisi tari 2012-2016).
2. ricorre per cassazione la contribuente con cinque motivi di ricorso;
3. resiste con controricorso la concessionaria AMA s.p.a. con richiesta di rigetto del ricorso;
4. la ricorrente ha depositato memoria 21.10.2025 con richiesta di cessazione della materia del contendere, per aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1 co. 197, l. 197/2022 con il regolare pagamento delle rate già venute a scadenza; con conseguente pronuncia di estinzione del processo a spese compensate. RAGIONI DELLA DECISIONE In relazione alla definizione agevolata deve dichiararsi estinto il processo. In base all’art. 1 l. 197/2022: “Co. 197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.Co. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. Nulla, in senso contrario, ha opposto l’ente impositore. Visto l’esito definitorio della lite, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale,ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012. P.Q.M Dichiara l’estinzionedel processo. Compensa integralmente le spese processuali Co