Italian tax court appeal dismissed due to lack of reasoning and failure to address substantive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision because the lower court failed to provide substantive reasoning. The appellant argued that the second-instance judge merely referenced a prior annulment without addressing the specific grounds of the appeal. The court ruled that this constituted a total absence of motivation, violating constitutional requirements for judicial reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, comma 6, Cost.; Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992: A judgment is void if it omits to explain the reasons and logical path leading to the decision, rendering the motivation merely apparent or totally missing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28049/2018 R.G. proposto da : GUZZO CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO GUZZO unitamente all’avvocato VITTORIA CORBO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, COMUNE NAPOLI -intimati- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Campania, n.3890/2018 depositata i l 23/04/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, decidendo in sede di rinvio da Cassazione ord. N.24715 / 2016, ha rigettato l’appello proposto dal contribuente, contro la decisione di primo grado;
2. ricorre per cassazione il contribuente con cinque motivi, integrati da memoria;
3. il Comune di Napoli e l’Agenzia delle entrate riscossione sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere cassata con nuovo rinvio alla CGT di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.
2. Risulta fondato il terzo motivo di ricorso, preliminare e assorbente su tutti i restanti motivi (ragione più liquida). La CTR, decidendo in sede di rinvio, non ha minimamente affrontato il merito del ricorso in appello, ma si è limitata a richiamare la decisione di questa Corte, che aveva annullato la precedente decisione. La motivazione è pertanto assente in quanto non si spiega perché è stato rigettato l’appello, i motivi di impugnazione. In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta:
«In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1- , Ordi nanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 - 01) .
I n tale grave forma di vizio incorre la sentenza impugnata , laddove i giudici di appello non hanno affrontato i motivi di gravame limitandosi a richiamare la decisione della Cassazione che tuttavia aveva annullato la precedente sentenza di secondo grado per un vizio di ordine processuale, restando conseguentemente impregiudicato il merito della lite; sostanzialmente vi è stata una omessa pronuncia su tutto. Un’assenza di motivazione su tutto l’appello. Il richiamo alla decisione della Cassazione che aveva annullato la precedente sentenza è completamente scollegato dalla decisione di rigetto dell’appello; infatti l’ordinanza della Cassazione richiedeva un giudizio sull’impugnazione al quale la sentenza oggi impugnata si è sottratta.
P.Q.M accoglie il terzo motivo del ricorso , assorbiti gli ulteriori motivi ; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legi