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Ordinanza — n. 32564/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal citing lack of specific double conformity and inadmissible new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32564/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the taxpayer's cassation appeal against a regional tax commission decision regarding 2013 advertising tax. The court found the claim of 'double conformity' inadmissible due to a lack of specific factual distinctions between the lower court and appellate rulings, while also deeming the argument regarding the tax notice's motivation precluded as it was not raised in the prior appeals. Consequently, the court upheld the lower court's judgment, affirming that the taxpayer's liability was correctly established based on the continuity of business activity and the statutory limitation period.

Regesto Legislator

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Art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: The cassation court dismisses appeals where the taxpayer fails to specify the factual basis for a claimed 'double conformity' or raises new arguments regarding the motivation of the tax notice that were not previously deduced in the appellate proceedings.

Parole chiave

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double conformity requirement tax appeal inadmissibility procedural preclusion advertising tax liability statutory limitation period prestazioni pubblicitarie pubblicità ingannevole pubblicità comparativa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
la ricorrente prospetta in due motivi la violazione dell’art. 360, primo comma n.
Art. 7, l. 212 del 2000
e la violazione e falsa applicazione degli art. 7, l. 212 del 2000 (motivazione dell’avviso di accertamento impugnato) art.
Art. 63, d. lgs. 446 del 1997
212 del 2000 (motivazione dell’avviso di accertamento impugnato) art. 63, d. lgs. 446 del 1997, 9 e 38, d.
Art. 9 e 38, d. lgs. 507 del 1993
Art. 115 e 116 cod. proc. civ.
507 del 1993, art. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La ricorrente richiede poi alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto, con il motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non consentita.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.M Rigetta il ricorso; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26934/23
348 ter, comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse ( tra le molte, Cass. n. 26934/23; n.
Cass. n. 5947/23
Sez. 2- , Ordinanza n. 21187 de l 08/08/2019
Cass. Sez. L., 01/07/2024, n. 18018
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28029/2021 R.G. proposto da CENTRO DELTA SAS, rappresentata e difesa dall’Avv. TAGLIALATELA MONICA (TGLMNC71L66B963G) unitamente all'Avv. TAGLIALATELA GIOVANNI (TGLGNN63T02D415W) -ricorrente- contro COMUNE DI MONDRAGONE -intimato- avverso SENTENZA diCOMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Campania,NAPOLI n. 2889/2021 depositata i l 01/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata , ha rigettato l’appello proposto dalla società contribuente con la conferma della decisione di primo grado (in tema di impugnazione di avviso di accertamento imposta pubblicità 2013).

2. propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a due motivi;

3. il Comune è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con il raddoppio del contributo unificato; nulla per le spese, essendo il Comune rimasto intimato.

2. la ricorrente prospetta in due motivi la violazione dell’art. 360, primo comma n. 5 cod. proc. civ. e la violazione e falsa applicazione degli art. 7, l. 212 del 2000 (motivazione dell’avviso di accertamento impugnato) art. 63, d. lgs. 446 del 1997, 9 e 38, d. lgs. 507 del 1993, art. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ.. Relativamente alla prospettata violazione dell’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente ritiene l’assenza di una doppia conforme per diversità di decisione in fatto, ma non specifica dove sarebbe una tale diversità; inoltre non specifica neanche quale sarebbe l’omesso esame di un fatto decisivo.

Il motivo, pertanto, risulta inammissibile, sia in quanto precluso per la doppia conforme di merito sia in quanto non specifico. Si è più volte affermato che nell'ipotesi di "doppiaconforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse ( tra le molte, Cass. n. 26934/23; n. 5947/23).

3. La ricorrente richiede poi alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto, con il motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non consentita. La sentenza impugnata ha valutato le prove e,con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha evidenzia t o la sussistenza dei presupposti per l’imposta richiesta con l’avviso di accertamentoopposto. Del resto, la valutazione delle prove è questione di merito, insindacabile in questa sede: In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento» (Sez. 2- , Ordinanza n. 21187 de l 08/08/2019, Rv. 655229 - 01) .

La decisione impugnata, unitamente a quella di primo grado, accerta come legittimata passiva la ricorrente, in quanto la Tagliaferro Teresa era prima titolare di una ditta individuale (dal 2014) e poi socia accomandataria della società ricorrente (a partire dal 2017); in fatto,la decisione evidenzia come i cartelli pubblicitari si riferivano alla attività della società ricorrente (“data l’identità di attività e di sede”), e la società è succeduta alla ditta individuale nella stessa attività e nella stessa sede pubblicizzata nel 2013 oggetto dell’accertamento impugnato.

La decisione poi analizza anche il giudicato esterno relativo alla sentenza del Giudice di Pace e correttamente ritiene non sussistente il giudicato sia per l’oggetto diverso (multe relative al codice della strada) sia per il tipo di decisione, in rito (tardività della contestazione). Il motivo sulla mancanza di motivazione dell’avviso non risulta prospettato in appello e la ricorrente non specifica dove e quando è stato proposto (in primo e in secondo grado); conseguentemente lo stesso risulta inammissibile in questa sede: «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio»(Cass.

Sez. L., 01/07/2024, n. 18018, Rv. 671850 -01).

4. La sentenza risponde a tutte le censure, anche quella della prescrizione, rilevando si che la pretesa tributaria è portata da un avviso notificatonel “quinquennio per l’annualità del 2013”. P.Q.M Rigetta il ricorso; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a