Cassation appeal dismissed due to lack of interest after tax debt re-determination by opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant lost standing after the respondent re-determined the tax debt. The appellant had submitted a request to terminate the proceedings or declare lack of interest, which the Court accepted. Consequently, the appeal was rejected as the legal interest to contest the judgment no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 103 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: When a party re-determines the disputed amount, the opposing party loses the interest to pursue the cassation appeal, rendering it inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12317/2021 R.G. proposto da : GREGOR SRL, rappresentata e difes a dall'avvocato GIUSEPPE SCAVUZZO -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, rappresentatae difesa dall'avvocato ENRICO MAGGIORE -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Lazio, n. 3236/2020depositata il 28/10/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1.La contribuente società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi (impugnazione di diniego di rimborso imposta pubblicità 2015-2017) 2. Roma Capitale,con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso;
3. la contribuente ha depositato memoria per la cessazione della materia del contendere o per la dichiarazione della mancanza di interesse,in quanto Roma C apitale ha medio tempore rideterminato gli importi dovuti per l’imposta. RAGIONI DELLA DECISIONE Deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse, sopravvenuta, alla prosecuzione del giudizio come richiesto dalla parte ricorrente, stante la rideterminazione delle somme da parte della controricorrente; spese compensate.
2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). Nel caso in giudizio l’inammissibilità è sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma,