Cassation appeal dismissed due to settlement; court extinguished proceedings upon parties' agreement and expense compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court extinguished the cassation proceedings because the appellant, Roma Capitale, withdrew the appeal following a settlement agreement with the respondent, Gregor Srl. The parties subsequently agreed to compensate each other's litigation costs, fulfilling the conditions for ending the dispute. Consequently, the court declared the case closed without requiring further payment of the unified contribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: When parties reach a settlement and agree on expense compensation, the court must extinguish the proceedings, and no additional unified contribution is due for such exceptional, sanction-like measures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19270/2020 R.G. proposto da : ROMA CAPITALE, rappresentata e difes a dall'avvocato DOMENICO ROSSI -ricorrente- contro GREGOR SRL, rappresentata e difes a dall'avvocato GIUSEPPE SCAVUZZO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Lazio, n. 6058/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. Roma Capitale ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con tre motivi di ricorso;
2. la società contribuente resiste con controricorso chiedendo l’inammissibilità del ricorso o il rigetto del medesimo;
3. con memoria successiva la ricorrente ha rinunciato al ricorso per raggiunti accordi con la contribuente(2021); è stata quindi formulata istanza di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. RAGIONI DELLA DECISIONE Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia, compensazione delle spese come richiesto nell’atto di rinuncia, relativamente all’accordo delle parti.
2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate. Così deciso in Ro