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Ordinanza — n. 32557/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on municipal advertising tax, ruling facts not contested and no legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32557/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding municipal advertising tax. The taxpayer argued for a legal violation and non-contested facts, but the court found the opposing party explicitly contested the tax benefits and the factual matrix remained undisputed. Consequently, the court held that the lower decision correctly applied the principle of taxation per message without a unitary connection, dismissing the appeal on both procedural and substantive grounds.

Regesto Legislator

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Art. 6, 7 comma 1 e 5, d.lgs. n. 507/1993; Art. 115 c.p.c.: In municipal advertising tax, the burden of proof for unitary taxation of distinct messages lies with the taxpayer, and the principle of non-contestation does not shift the burden of proof to the tax authority when facts are explicitly denied.

Parole chiave

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municipal advertising tax unitary taxation rule non-contested facts burden of proof tax appeal procedure imposte comunali lite in materia di contribuzioni pubbliche contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, Art. 7 comma 1 and 5, d.lgs. n. 507/1993
Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 6 e 7, primo e quinto comma, d.
Art. 115 c.p.c.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod.
Art. 360 c.p.c.
507 del 1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 115 cod. proc. civ
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20913/25
Più recentemente, Cass. n. 20913/25 ha affermato che: “In materia di determinazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, opera la regola generale della tassazione per ciascun messaggio pubblicitario, salva l'ipotesi, contemplata dall'art.
Sez. 5- Sentenza n. 16984 del 14/06/2023
Sez. 5- Ordinanza n. 29063 del 06/10/2022
Sez. 5- Ordinanza n. 19806 del 23/07/2019
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18022/2020 R.G. proposto da PUBLI CITTA' SPA rappresentatae difesa dall'avvocato PIANOFORTE VINCENZO (PNFVCN57B19F006B) -ricorrente- contro ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato CARDOSI ALESSANDRO (CRDLSN69R08E463M) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Lombardia,MILANO n. 4807/2019 depositata i l 28/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva l’appello della ICA imposte comunali e affini s.r.l. confermando l’avviso di accertamento impugnato in primo grado;

2. ricorre per cassazione la contribuente indicata in epigrafe con due motivi di ricorso, integrati da successiva memoria;

3. ha depositato controricorsola ICA imposte comunali e affini s.r.l. con richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo; la controricorrente ha depositato a sua volta memoria di discussione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con condanna al pagamento delle spese di lite e con il raddoppio del contributo unificato.

2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 6 e 7, primo e quinto comma, d. lgs. n. 507 del 1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il motivo è in parte inammissibile edin parte infondato. Anche letteralmente, oltre che sostanzialmente, la ricorrente prospetta un vizio della motivazione e non una violazione di legge. Tuttavia, la decisione impugnata, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede di legittimità,evidenzia come “nel caso di specie non pare ravvisabile l’evidenziata unicità e, segnatamente, il gruppo segnaletico quale preteso dall’appellata poiché, pur essendo il soggetto passivo il medesimo, tuttavia, i pali di sostegno utilizzati sono diversi così come l’ubicazione.

In sostanza osta alla ravvisabilità dei collegamenti l’ampiezza della logistica e l’utilizzo di strutture plurime”. La decisione non può ritenersi in violazione di legge,in quanto richiama correttamente il principio di diritto da applicare alla fattispecie ma , con accertamento in fatto sulla disposizione dei cartelli e sulla logistica (disposizione in concreto) degli stessi,ritiene non sussistente l’ipotesi dell’art. 7, quinto comma, d. lgs. n. 507 del 1993(«In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, identifica il presupposto impositivo nel "mezzo pubblicitario", inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l'immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo» Cass.

Sez. 5, 12/01/2012, n. 252, Rv. 620993 –01. Cass. n. 32648/18 ha stabilito che: “In tema di determinazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, opera la regola generale della tassazione per ciascun messaggio pubblicitario, salva l'ipotesi, contemplata dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, da ritenersi derogatoria della stessa e quindi rientrante nell'onere probatorio del contribuente che ne invoca l'applicazione, nella quale possono essere tassati unitariamente più messaggi pubblicitari, caratterizzati da un collegamento strumentale inscindibile, in quanto di identico contenuto, sebbene non collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza. (Fattispecie in tema di cartelli pubblicitari bifronte)”.

Più recentemente, Cass. n. 20913/25 ha affermato che: “In materia di determinazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, opera la regola generale della tassazione per ciascun messaggio pubblicitario, salva l'ipotesi, contemplata dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, da ritenersi derogatoria della stessa e, quindi, rientrante nell'onere probatorio del contribuente che ne invoca l'applicazione, nella quale possono essere tassati unitariamente più messaggi pubblicitari, caratterizzati da un collegamento strumentale inscindibile, in quanto di identico contenuto, sebbene non collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza.” 3.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (violazione del principio di non contestazione) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Il motivo è infondato. La controricorrente ha espressamente contestato tutta la linea difensiva del ricorso della contribuente, tanto che poi ha proposto impugnazione della sentenzanel secondo grado, sulle stesse considerazioni espresse nell’avviso di accertamento; nel caso in giudizio, del resto, non sussistono fatti non contestati ma una diversa interpretazione giuridica dei fatti che possono ritenersi pacifici tra le stesse parti.

Trattandosi di un beneficio fiscale (riduzione dell’imposta) la prova è a carico del contribuente; la controricorrente negava il beneficio fiscale e non ha ammesso nessun requisito per lo stesso, limitandosi a sostenere l’assenza del presupposto (collocazione dei messaggi in un unico pannello e contesto). I fatti, quindi, in assenza di una ammissione esplicita da parte della controricorrente, non possono ritenersi“non contestati”. Del resto, nel processo tributario il principio di non contestazione ha caratteristiche peculiari: «Nel processo tributario, caratterizzato dall'impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l'emanazione dell'atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell'atto impugnato» (Sez. 5- , Sentenza n. 16984 del 14/06/2023, Rv. 668258 –01; vedi pure Sez. 5- , Ordinanza n. 29063 del 06/10/2022, Rv. 666094 – 01 e Sez. 5- , Ordinanza n. 19806 del 23/07/2019, Rv. 654953 - 01).

P.Q.M Rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo