Cassation court allows taxpayer appeal, ruling tax collection not subject to 10-year statute of limitations but to 10-year prescription period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a lower court decision that had declared the tax authority time-barred. The lower court incorrectly applied a specific 10-year deadline for issuing payment orders after a judgment became final, whereas the taxpayer argued for the general 10-year prescription period under the Civil Code. The court ruled that the right to collect taxes based on a final judicial decision is governed by the 10-year prescription rule, not the administrative deadline for issuing the payment order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 25, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 602 del 1973; Art. 2953 c.c.: The right to collect taxes founded on a final judicial decision is not subject to the administrative deadline for issuing a payment order but to the general ten-year prescription period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25004/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - r icorrent e – contro ELIA ANNA BRUNA, rappresentata e difesa dall’avv. Fernando Barbara e dall’avv. Rita Rizzelli in virtù di procura speciale alle liti allegata al controricorso; –controricorrente– avverso la sentenzan. 2110/2024resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, depositata in data 6/06/2024, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025dal consigliere Federico Lume.
Iscrizione a ruolo dopo sentenza passata in cosa giudicata. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia accolse l’appello proposto da Anna Bruna Elia contro la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento scaturente da omesso pagamento Irpege Ilor relativ e all’anno di imposta 1989, con credito divenuto definitivo a seguito dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 25573/2013. In particolare, i giudici di appello ritennero preliminarmente l’Agenzia delle entrate decaduta,ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett.
c) d.P.R. n. 602 del 1973,in quanto la cartella andava notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo; l’accertamento era divenuto definitivo a seguito dell’ordinanza della Suprema Corte resa nel 2013e pertanto la cartella andava notificata entro il 31/12/2016.
2. Contro tale decisionel’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato aun motivo, cui ha resistito con controricorso la contribuente. Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza camerale del 7 novembre 2025 , per la quale la difesa erariale ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo ed unico motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2953c.c. e dell’art. 25, comma 1, lett.
c) del d.P.R. n. 602 del1973 in quanto la Corte della Puglia ha errato nel non ritenere applicabile, una volta divenuto definitivo l’accertamento in sede giudiziale, il termine di prescrizione decennale. La cartella di pagamento aveva origine nella iscrizione a ruolo nei confronti di Anna Bruna Elia del debito definitivamente accertato nei confronti della società CEDECO s.r.l., estinta nel 2007, di cui ella era socia al 50 per cento, nei limiti delle somme percepite in base al bilancio di liquidazione della società. La difesa erariale evidenzia che dopo la definitività accertata giurisdizionalmente dell’avviso di accertamento è applicabile solo il termine prescrizionale decennale. 2.La Corte di giustizia ha ritenuto fondata l’eccezione di decadenza, scrutinandola «preliminarmente»– pag. 2 par. 2 della sentenza - a ogni altro rilievo, che non è quindi stato esaminato, affermando che l’accertamento era divenuto definitivo a seguito di ordinanza della Corte di cassazione e dal deposito di questa decorreva il termine di cui all’art. 25, comma 1, lett.
c) del d.P.R. n. 602 del 1973. L’affermazione in diritto non è corretta, posto che il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis) bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l' actio iudicati ( Cass. 19/09/2024 , n. 25222;Cass. 24/05/2022, n. 16761; Cass. 07/04/2017, n. 9076; Cass. 09/08/2016, n. 16730, che applicano l’analogo principio stabilito da Cass. Sez. U.10/12/2009, n. 25790 per le sanzioni).
3. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame della questione attinta dal motivo, alla luce del principio di diritto affermato, nonché per l’esame delle ulteriori questioni oggetto di lite; ad essa è demandato altresì di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame e le demanda di provvedere