Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence; costs fully offset between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed judgment notification. The appellant, Dieffe Costruzioni, did not respond to the court's proposal, while the State Attorney General argued for procedural compliance. The court ruled that this silence constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the appeal and full offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant after the court proposes a judgment constitutes a waiver of the appeal, extinguishing the proceedings and entitling the court to order full offset of costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24854/2019 R.G. proposto da: DIEFFE COSTRUZIONI SOC. COOP., rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIO SAGLIOCCO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA-NAPOLI n. 1209/2019 depositata il 11/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 24854/2019 Numero sezionale 4230/2025 Numero di raccolta generale 32457/2025 Data pubblicazione 12/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 11/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 24854/2019 Numero sezionale 4230/2025 Numero di raccolta generale 32457/2025 Data pubblicazione 12/12/2025