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Decreto — n. 32456/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 32456/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The case involved a tax dispute between a bankrupt construction company and the Revenue Agency, where the appellant did not respond to the procedural proposal. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, leading to the dismissal of the appeal and the mutual cancellation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal for judgment termination constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation appeal and mutual compensation of costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory response deadline waiver by silence procedural proposal mutual cost compensation caso di rigore economico principio della copertura dei costi spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
153/2024 depositata il 12/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
art. 380-bis c.p
153/2024 depositata il 12/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 10828/2024 Numero sezionale 4229/2025 Numero di raccolta generale 32456/2025 Data pubblicazione 12/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10828/2024 R.G. proposto da: FALLIMENTO DENTI COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO SORCINELLI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SARDEGNA n. 153/2024 depositata il 12/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 10828/2024 Numero sezionale 4229/2025 Numero di raccolta generale 32456/2025 Data pubblicazione 12/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 11/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 10828/2024 Numero sezionale 4229/2025 Numero di raccolta generale 32456/2025 Data pubblicazione 12/12/2025