Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Società Sviluppo Ricerca A.R.L., did not act after the lower court proposed a settlement, while the opposing party, the Revenue Agency, remained silent. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to terminate the case and order mutual compensation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the automatic extinction of the cassation proceedings and mutual compensation of litigation costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 593/2025 R.G. proposto da: SOCIETÀ SVILUPPO RICERCA A R.L., elettivamente domiciliata in BARI VIA ALESSANDRO MANZONI, 21, presso lo studio dell’avvocato MUSCATELLO FRANCESCO (MSCFNC66A16G148F) che la rappresenta e difende, e quindi domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma Piazza Cavour -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO BASILICATA n. 187/2024 depositata il 21/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 593/2025 Numero sezionale 4228/2025 Numero di raccolta generale 32454/2025 Data pubblicazione 12/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese. Così deciso in Roma, il 11/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 593/2025 Numero sezionale 4228/2025 Numero di raccolta generale 32454/2025 Data pubblicazione 12/12/2025