Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Maganuco S.R.L., had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the opposing party, the Revenue Agency, contended the silence constituted a waiver. The court ruled that this inaction legally renounced the appeal, resulting in the termination of the proceedings and the mutual offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the mutual offset of costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26437/2022 R.G. proposto da: MAGANUCO S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONE FORTE unitamente all’avvocato GIORGIO TEDESCO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA- FIRENZE n.889/2022 depositata il 12/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 26437/2022 Numero sezionale 4227/2025 Numero di raccolta generale 32453/2025 Data pubblicazione 12/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 11/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 26437/2022 Numero sezionale 4227/2025 Numero di raccolta generale 32453/2025 Data pubblicazione 12/12/2025