Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed judgment notification. The appellant, Salvatore Spano, did not respond to the proposed termination of the proceedings, while the opposing party, the State Attorney, had already submitted the proposal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the case and mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed judgment within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5301/2019 R.G. proposto da: SPANO SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO FARSETTI unitamente all’avvocato FRANCESCO SANZO' -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA-SEZ.DIST. LECCE n. 2143/2018 depositata il 02/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 5301/2019 Numero sezionale 4220/2025 Numero di raccolta generale 32439/2025 Data pubblicazione 12/12/2025 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 11/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 5301/2019 Numero sezionale 4220/2025 Numero di raccolta generale 32439/2025 Data pubblicazione 12/12/2025