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Ordinanza — n. 32434/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax notice due to lack of notification of death, remanding case for re-examination of debt validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32434/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Regional Tax Court's decision regarding an enforcement notice issued by Equitalia. The heirs argued that the tax authority failed to properly notify them of the deceased taxpayer's death, rendering the subsequent enforcement proceedings invalid. The court accepted this claim, holding that the lack of notification of the death event prevented the tax authority from exercising its power to register the debt, and thus remanded the case for a fresh examination.

Regesto Legislator

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Art. 25 DPR 602/1973; Art. 360 c.p.c.: The failure to notify the death of the taxpayer prevents the tax authority from exercising the power to register the debt, invalidating enforcement proceedings initiated without such notification.

Parole chiave

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notification of death tax enforcement notice registration of debt lack of notification invalidity of proceedings remand to second instance heirs of deceased taxpayer realizzazione del pegno immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 25 DPR 602/1973
212 del 2000; l’inesistenza e la nullità della notifica degli atti presupposti, la prescrizione del diritto di credito, la violazione dell’art. 25 del d.P.R.
Art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti prospetta Numero sezionale 7598/2025Numero di raccolta generale 32434/2025no, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
art. 378 c.p
e documentazione ex art. 378 c.p.c., mentre le intimate si sono costituite proponendo controricorso.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 217/2015
Cass., Sez. 3, n. 25620/2016
Cass., Sez. U, n. 15295/2014
Sez. 2, n. 217/2015
Sez. 3, n. 25620/2016
634065 – 01, Sez. 3, n. 25620/2016, Rv.
Sez. U, n. 15295/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31153/2020 R.G. proposto da Picariello Michele, Picariello Vincenzo, Picariello Marco, in qualità di eredi di Cappetta Dora, rappresentati e difesi dall’Avv. Aniello Chieffo – ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e Riscossione, quale successore di Equitalia s.p.a. ed Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1182/2020 depositata il 6 agosto 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 11 novembre 2025 dalla Consigliera Stefania Billi. FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto un avviso di iscrizione ipotecaria (n. 123/1212) emesso da Equitalia Sud s.p.a per conto di Agenzia delle Entrate (d’ora in poi controricorrente) per l’importo di € 111.589,18 comprensivo di interessi di mora, spese di notifica e di iscrizione F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 31153/2020 ipotecaria nei confronti di Dora Cappetta, dante causa d Numero sezionale 7598/2025Numero di raccolta generale 32434/2025i Picariello Michele, Picariello Vincenzo, Picariello Marco (d’ora in poi ricorrenti)Data pubblicazione 12/12/2025, su beni immobili di sua proprietà nella misura di 500/1000 siti nel comune di Bagnoli Irpino.

La C.T.P. ha accolto il ricorso sul presupposto dell’esistenza di un giudicato (sentenza n. 918/5/2015) tra le stesse parti sulle medesime cartelle di pagamento sottese all’avviso oggetto del presente giudizio. La C.T.R. ha accolto parzialmente l’appello proposto da Agenzia delle Entrate e Riscossione, sulla base delle seguenti ragioni: - all’udienza di appello del 18.4.2018 il procuratore della contribuente produceva certificato di morte di Dora Coppetta e la CTR dichiarava l’interruzione del giudizio; - con istanza del 2.8.2018 l’Agenzia produceva istanza di trattazione del processo interrotto allegando le stampe anagrafiche della contribuente e degli eredi; - la sentenza di primo grado ha posto erroneamente alla base della propria decisione la sentenza n. 918/5/2015 del 21.10.2014, la quale è stata riformata dalla sentenza della CTR, sez. 4, n. 1438/16; - ne consegue che le cartelle che terminano con i seguenti nn. 90667 e 91949 riguardano importi di competenza del g.o.; la cartella che termina con i numeri 57007, riguardante pene pecuniarie, è prescritta, in quanto notificata nel 1994; - per tali partite viene a cadere l’iscrizione ipotecaria, mentre per le altre cartelle va ritenuta valida la relativa iscrizione ipotecaria.

Avverso la sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso fondato su quattro motivi, depositato memoria ex art. 380 bis, c.p.c. e documentazione ex art. 378 c.p.c., mentre le intimate si sono costituite proponendo controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 31153/2020 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti prospetta Numero sezionale 7598/2025Numero di raccolta generale 32434/2025no, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’Data pubblicazione 12/12/2025art. 111 Cost. per omessa comunicazione da parte della segreteria CTR della data della nuova udienza, fissata dopo l’istanza di riassunzione proposta dall’Agenzia delle Entrate ex art. 43 del d.lgs. n. 546 dl 1992.

Il motivo è fondato. La morte della dante causa degli odierni ricorrenti è stata dichiarata in udienza e con ordinanza del 19/04/2018 n. 1109/09/2018 è stata dichiarata l’interruzione del giudizio (pag. 7 controricorso). A seguito di istanza di ripresa del processo presentata dall’odierna controricorrente, la CTR con ordinanza n. 2349/09/2018 del 10/10/2018 ha dato comunicazione alle parti costituite. L’art. 43 del d.lgs. n. 546 del 1992, sulla ripresa del processo interrotto, prevede che la comunicazione dell’avviso di trattazione, di cui all’art. 31 del citato d.lgs., da parte della segreteria della Commissione tributaria debba essere effettuata, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall’art. 17, anche alla parte colpita dall’evento o dai suoi successori personalmente.

Nel caso di specie le controricorrenti contestano il dedotto omesso avviso di trattazione del giudizio di riassunzione, assumendo l’esistenza di una prima comunicazione, relativa all’udienza del 10/10/2018, effettuata il 3/9/2018 e di una seconda comunicazione, relativa all’udienza del 15/1/2020, in cui la causa è stata trattenuta in decisione, avvenuta il 22/11/2019. Dalla documentazione agli atti risulta la prova della comunicazione della trattazione dell’udienza notificata alla parte deceduta e al difensore costituito. Si osserva, tuttavia, che le comunicazioni sono state inviate a mezzo PEC, ma non vi è prova dell’esito della comunicazione, con 3 F i r m a t o D a :

S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 31153/2020 le ricevute di avvenuta consegna e accettazione, come preNumero sezionale 7598/2025Numero di raccolta generale 32434/2025visto dall’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994. Data pubblicazione 12/12/2025 Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte, ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 27837 del 31/10/2018 (Rv. 651411 – 01).

Occorre aggiungere che, poiché la morte era stata dichiarata in udienza, con conseguente interruzione del giudizio, il mandato difensivo era da considerarsi estinto. Ne consegue che la comunicazione di prosecuzione, ad onere della segreteria Commissione Tributaria Regionale, non poteva essere fatta allo stesso difensore, ma doveva essere fatta agli eredi, eventualmente impersonalmente e collettivamente all’ultimo domicilio del defunto se avvenuta entro l’anno dal decesso (Cass., Sez. 2, n. 217/2015, Rv. 634065 – 01, Sez. 3, n. 25620/2016, Rv. 642335 - 01; sulla ultrattività del mandato difensivo in caso di omessa dichiarazione o notificazione dell'evento morte da parte del difensore, Sez.

U, n. 15295/2014, Rv. 631466 – 01).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la carenza di motivazione, carenza di chiarezza e la carenza del titolo dell’iscrizione a ruolo; la violazione degli artt. 6, 7 e 10 della l. n. 212 del 2000; l’inesistenza e la nullità della notifica degli atti presupposti, la prescrizione del diritto di credito, la violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. I ricorrenti insistono sull’annullamento delle 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 31153/2020 Numero sezionale 7598/2025 intimazioni di pagamento sottese all’avviso impugnato, Numero di raccolta generale 32434/2025per effetto Data pubblicazione 12/12/2025 della sentenza della CTP di Avellino, n. 918/5/14 che avrebbe accertato l’omessa notifica delle cartelle di pagamento.

Censurano l’impugnata sentenza perché non avrebbe esaminato i motivi di impugnazione per averli ritenuti assorbiti dalla preliminare eccezione di giudicato. Prospettano l’omessa allegazione delle cartelle di pagamento all’atto impugnato. Censurano, altresì, la mancata indicazione dell’ammontare dell’imposta depurata dagli altri oneri, quali le sanzioni, che avrebbe consentito agli eredi di quantificare esattamente le sanzioni dovute e di determinare il contributo unificato. Il motivo resta assorbito, stante l’accoglimento del primo motivo.

3. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in via gradata la decadenza dal potere di iscrivere a ruolo.

4. Il motivo resta assorbito, stante l’accoglimento del primo motivo.

5. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione del giudicato della sentenza della CTP di Avellino (sentenza n. 270/04.12 del 9.5.-24.9.2012), laddove la stessa ha quantificato il credito residuo in € 437.311,48.

6. Il motivo resta assorbito, stante l’accoglimento del primo motivo.

7. Da quanto esposto consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l’esame delle ragioni di impugnazione dell’avviso. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; 5 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 31153/2020 Numero sezionale 7598/2025 cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Numero di raccolta generale 32434/2025Data pubblicazione 12/12/2025 Tributaria di secondo grado della